T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 13 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’attuale ricorrente, proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Lanciano in c.da San Giusta, 113/A, ed attualmente destinato ad attività alberghiera, denominata "Casa dell’Anziano", riferisce di aver abusivamente realizzato nel 1983 delle opere edilizie su tale immobile e che la domanda di condono presentata era stata respinta dal Comune con atti 15 febbraio 1986, nn. 54 e 55. Riferisce, altresì, che successivamente aveva chiesto al Comune le autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività di albergatore e che tali autorizzazioni erano state puntualmente assentite (licenza di pubblico esercizio, autorizzazione per i giuochi leciti, autorizzazione alla vendita di superalcolici, autorizzazioni sanitarie); inoltre, erano state anche autorizzate (con d.i.a. dell’11 gennaio 1988 e del 4 maggio 2007) consistenti modifiche strutturali per consentire la destinazione dell’immobile a casa di riposo per anziani e per l’adeguamento delle misure antincendio.

Con il ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso l’ordinanza 19 gennaio 2011, n. 14, con la quale il Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica del Comune di Lanciano ha ingiunto la demolizione di alcune delle opere abusive realizzate da oltre venti anni, tra cui la chiusura perimetrale del porticato del piano terre e del primo piano, oltre alla realizzazione al piano terra di una struttura in plexiglas.

Ha impugnato, altresì, i predetti atti assunti nel 1985, con i quali era stata negato il rilascio delle richieste concessioni in sanatoria.

Il Comune di Lanciano si è costituito in giudizio, contestando diffusamente con memoria depositata il 21 giugno 2011 il fondamento delle censure dedotte..

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame – come sopra esposto – è stata impugnata l’ordinanza 19 gennaio 2011, n. 14, con la quale il Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica del Comune di Lanciano ha ingiunto al ricorrente di demolire alcune opere abusive realizzate, ad avviso del ricorrente, da oltre venti anni e per le quali aveva richiesto di beneficiare del primo condono edilizio. Sono stati impugnati, altresì, gli atti assunti nel 1985, con i quali il Comune aveva respinto le richieste di condono presentate.

Il ricorso, per la parte diretta avverso la predetta ordinanza di demolizione, appare fondato. Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste la doglianza con la quale il ricorrente si è lamentato del fatto che l’atto impugnato era privo di specifica motivazione in relazione all’esercizio dei poteri repressivi dopo il lunghissimo lasso di tempo decorso.

Premesso che è stata ordinata la demolizione della chiusura perimetrale del porticato del piano terra e del primo piano del fabbricato e della struttura in plexiglas realizzata al piano terra e che l’Amministrazione non ha accertato la data di realizzazione di tale opere, va evidenziato che il ricorrente ha dichiarato ed, in parte, documentato che tali opere erano state realizzate da un lunghissimo lasso di tempo e tale circostanza non è stata contestata dal Comune.

Ora va al riguardo ricordato che – come questa stessa Sezione ha anche di recente avuto modo di rilevare con sentenza 18 ottobre 2011, n. 562 – l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, in quanto atto vincolato, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare (cfr. Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79, e, sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955); ed a tale orientamento è stato oggi costantemente recepito dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VIII, 9 giugno 2011 n. 3029, T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. I, 8 giugno 2011 n. 5095, T.A.R. Piemonte, sez. I, 6 giugno 2011 n. 578, T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. III, 7 aprile 2011 n. 611, T.A.R. Basilicata, 6 aprile 2011 n. 159,T.A.R. Trentino-Alto Adige, sede Trento, 5 aprile 2011 n. 102, T.A.R. Liguria, sez. I 21 marzo 2011 n. 432, T.A.R. Calabria, sede Catanzaro, sez. II 11 febbraio 2011 n. 207, T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, sez. I 17 gennaio 2011 n. 69).

Ciò premesso, va però anche ricordato che la stessa giurisprudenza ha anche chiarito un obbligo di motivazione intorno all’interesse pubblico sottostante alla rimozione dell’abuso sussiste allorché l’ordinanza sanzionatoria intervenga a distanza di lungo tempo dall’ultimazione delle opere tutte le volte in cui l’Amministrazione abbia ingenerato un qualche affidamento nel privato (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Liguria, sez. I, 22 gennaio 2011, n. 150, T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. III, 14 gennaio 2011, n. 62, T.A.R. Umbria 7 dicembre 2010, n. 522, e T.A.R. Toscana, sez. III, 26 novembre 2010, n. 6644). In particolare, è stato chiarito che tutte le volte in cui si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, l’Amministrazione ha l’onere di sorreggere con una congrua motivazione l’ordine di motivazione, con la quale, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.

Nella specie l’atto impugnato, pur essendo intervenuto – come sembra pacifico tra le parti – a distanza di moltissimi anni dal momento in cui gli abusi edilizie erano stati commessi, è totalmente privo di ogni motivazione; né è stata considerato il fatto che, con rilascio di successivi titoli edilizi (d.i.a. dell’11 gennaio 1988 e del 4 maggio 2007) con i quali erano state autorizzate consistenti modifiche strutturali per consentire la destinazione dell’immobile a casa di riposo per anziani e l’adeguamento delle misure antincendio e con il rilascio delle autorizzazioni necessarie per esercitare l’attività alberghiera, si era ingenerato un indubbio affidamento nel privato in ordine alla conservazione delle opere edilizie abusivamente realizzate.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto per la parte diretta avverso l’ordinanza di demolizione, che, per l’effetto, deve essere annullata; mentre restano ovviamente salvi gli ulteriori ed meglio motivati provvedimenti dell’Amministrazione per sanzionare le opere abusive in questione, applicando in ipotesi anche una sanzione pecuniaria.

Appare, infine, palesemente tardivo il ricorso per la parte diretta avverso gli atti, risalenti al 1985, con i quali era stata negata la possibilità per il ricorrente di beneficiare del condono edilizio.

Sussistono, per concludere, in relazione alla soccombenza parziale, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso specificato in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza 19 gennaio 2011, n. 14, del Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica del Comune di Lanciano.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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