Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 06-12-2011, n. 45382

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 3 febbraio 2011 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa il 12 gennaio 2009 dal Tribunale di Prato, ha assolto l’Imputata C.M.L. alias C.M.L., dal reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Alla prevenuta era stato contestato di essersi trattenuta, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dove era stata sorpresa in (OMISSIS), in violazione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni impartitole dal Questore di Mantova in data 14 novembre 2007 e a lei notificato nella stessa data.

A ragione la Corte territoriale ha addotto che, non essendo stata recepita dal legislatore italiano la direttiva dell’Unione europea n. 115 del 2008 in tema di norme e procedure di rimpatrio di cittadini di paesi terzi, immigrati irregolarmente negli Stati membri, entro il termine previsto del 24 dicembre 2010, la stessa era entrata in vigore nell’ordinamento interno, con la conseguente abrogazione delle norme incriminatrici nazionali con essa incompatibili quale doveva ritenersi il contestato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter.

2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto ricorso a questa Corte di cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo con un unico articolato motivo l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

La fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità della norma incriminatrice interna con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione -per via di interpretazione estensiva- alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (c.f.r. Sez. 1, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130).

4. Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione abbreviato in CIE). Il D.L. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis giustifica la pronunciata assoluzione, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e impone il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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