T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 17 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette il ricorrente di avere partecipato al concorso pubblico per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di un posto appartenente alla categoria "C1", profilo professionale: istruttore amministrativo area tecnica indetto dal Comune di Barile con delibera giuntale n.141 del 2/9/03. Dopo l’assegnazione del punteggio per i titoli (6,17) e il superamento della prima prova scritta con punti 25, l’istante ha sostenuto la seconda prova scritta, per la precisione a carattere teorico- pratico e nella seduta del 31/1/07 la commissione riscontrava, per l’elaborato contrassegnato col n.2, la presenza di "elementi identificativi". Nella seduta successiva del 10/5/07 la commissione, aprendo la busta più piccola riportante le generalità del ricorrente, specificava la consistenza degli elementi predetti presenti nell’elaborato e corrispondenti alla data di nascita del concorrente. Di qui l’esclusione dal concorso, avverso la quale il ricorrente, col presente gravame, notificato il 19/9/07 e depositato il 12/10/07, deduce quanto segue:

1.-violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di concorsi a pubblici impieghi ed in particolare dell’art. 14 D.P.R. n. 487 del 1994.

Premesso che rileva l’astratta idoneità del contrassegno a fungere da elemento identificativo costituendo un’anomalia rispetto alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove scritte, nella fattispecie, l’istante dichiara di essersi espresso con modalità non anomale essendo del tutto normale che il candidato possa esprimersi indicando una data di fantasia e anche tenendo presente che la data di nascita del candidato non poteva essere conosciuta dai commissari al momento della correzione degli elaborati, non avendo essi ancora aperto la busta piccola;

2.-eccesso di potere per travisamento dei fatti e motivazione illogica.

Si sostiene l’illogicità dell’operato della commissione la quale, nel verbale n.5 del 31/1/07, avrebbe dato atto di aver iniziato a correggere i compiti della seconda prova e all’elaborato n.2 non ha dato alcuna valutazione per la presenza di non meglio precisati elementi identificativi laddove poi, nel verbale successivo del 10/5/07, avendo aperto la busta piccola, avrebbe scoperto che l’elaborato n.2 era attribuibile al D.P. precisando quale fosse l’elemento identificativo (la data di nascita);

3.- eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Dalla lettura dell’elaborato si evincerebbe che il candidato non avrebbe indicato il numero "69" quale anno di nascita ma avrebbe trascritto un segno grafico identificabile come "09".

Si è costituito il Comune di Barile che resiste e chiede il rigetto del gravame.

Con ordinanza collegiale n.300 del 7/11/07 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Si può prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell’amministrazione (inammissibilità dell’impugnativa dell’esclusione per essere atto meramente applicativo del bando; improcedibilità del ricorso per difetto di notifica al controinteressato; inammissibilità per carenza d’interesse ad agire per non avere chiesto espressamente la valutazione del proprio elaborato) atteso chè il ricorso è infondato nel merito.

In fatto deve essere premesso che l’istante, in sede di svolgimento della seconda prova scritta, nell’elaborare, secondo quanto richiesto nella traccia, un esempio di permesso di costruire rilasciato in favore d’un cittadino richiedente tale atto, ha indicato, quali generalità dello stesso, le seguenti: "Pinco Pallino, nato a V. il (…)……….e residente in Venosa". A seguito di ciò la commissione, all’atto della correzione dell’elaborato, ha ravvisato la "presenza di elementi identificativi" e lo ha escluso dalla valutazione nel merito.

Ciò premesso, è anzitutto infondato il terzo motivo dato che, come si evince con chiarezza dalla copia dell’elaborato in questione, esibito dall’amministrazione, il candidato ha indicato, senza che possa esservi incertezza sul punto, il numero 69 e non 09, come sostenuto in gravame.

Con riferimento poi agli altri motivi è infondato il primo.

La giurisprudenza è notoriamente orientata nel senso che non si può qualificare come indebito segno di riconoscimento un qualsivoglia elemento suscettibile di differenziare un elaborato scritto dagli altri: altrimenti, paradossalmente, sarebbero ammissibili solo gli elaborati che fossero tutti perfettamente identici fra loro, anche nei minimi particolari, e ciò renderebbe inutile la prova, non potendosi stabilire alcuna graduatoria di valore.

Si ritiene, invece, che costituiscano indebiti segni di riconoscimento, innanzi tutto, quelli che hanno oggettivamente tale funzione (e cioè la firma o il nominativo del candidato, oppure la data di nascita, etc.); e, ancora, quei segni che sono oggettivamente anomali ed estranei alle ordinarie modalità di espressione del pensiero e di redazione di uno scritto (cfr. T.A.R. Umbria Perugia sez. I 19 gennaio 2009 n. 16). Nella specie si è quindi in presenza d’una evidente lesione del principio di "par condicio" (Cons. St., 5/2/07 n.458; id. 29/3/07 n.1454; TAR Sardegna 15/4/94 n.324) che deve necessariamente ispirare le procedure selettive pubbliche in generale. Con l’indicazione del luogo, della data di nascita e del luogo di residenza si verte di certo ad un elevato livello di riconoscibilità del candidato. "Ergo", come chiarito già in sede cautelare, rimane sfornito di plausibile giustificazione -che non sia, oggettivamente, quella di rendere possibile l’identificazione del candidato autore dell’elaborato- l’uso dei propri, reali dati anagrafici per caratterizzare la persona (Pinco Pallino), questa soltanto di fantasia, indicata dall’istante al fine di indicare, esemplificativamente, il destinatario del permesso di costruire.

Anche il secondo motivo poi è infondato atteso chè la suesposta conclusione non è in nulla pregiudicata dalla circostanza dell’avere la commissione individuato la presenza di elementi identificativi fin dalla seduta del 31/1/07 e cioè prima ancora dell’apertura delle buste piccole e dell’abbinamento dei compiti ai nominativi dei candidati. A questa modalità operativa il ricorrente assegna lo stigma dell’illogicità ma, ad avviso del collegio, a parte il fatto che possono essere ipotizzate varie spiegazioni, c’è da dire che va piuttosto messa in rilievo la circostanza che la commissione ha escluso subito l’elaborato dalla valutazione, con ciò dimostrando di avere immediatamente individuato con certezza precisi elementi identificativi.

Tutto ciò esposto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese a carico regolate come in motivazione

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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