Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 06-12-2011, n. 45381

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 31 gennaio 2011 il Tribunale di Bologna, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto H.A. dal reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, perchè il fatto non sussiste.

Al prevenuto era stato contestato di essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, essendo stato sorpreso in (OMISSIS), in violazione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, entro il termine di cinque giorni, impartitogli dal Questore di Bologna in data 7 dicembre 2010, in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di Bologna emesso nella stessa data, l’uno e l’altro debitamente notificati all’interessato.

A ragione il Tribunale ha addotto il contrasto tra la normativa interna in tema di immigrazione irregolare e, segnatamente, i procedimenti e le sanzioni penali previsti in subiecta materia dal D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche, e le norme e le procedure da applicare negli Stati membri dell’Unione europea al rimpatrio di cittadini di paesi terzi immigrati irregolarmente, ai sensi della direttiva dell’Unione europea n. 2008/115/CE (cosiddetta "direttiva rimpatri"), il cui termine di attuazione nell’ordinamento giuridico italiano, entro il 24 dicembre 2010, era già vanamente scaduto.

2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto ricorso immediato a questa Corte di cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo con un unico articolato motivo l’erronea applicazione della legge penale (art. 2 c.p. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, con riferimento alla direttiva 2008/115/CE dell’Unione europea), in forza di motivazione contraddittoria e illogica".

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato per abolizione del reato contestato.

La fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza del reiterato ordine di allontanamento del questore nei confronti di cittadino straniero, già destinatario di provvedimento di espulsione, nel caso in esame accertata il 29 gennaio 2011, dopo la scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità della norma incriminatrice interna con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva- alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (c.f.r. Sez. 1, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130).

4. Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’Intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE). Il D.L. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, a correzione della inesatta formula di proscioglimento, perchè il fatto non sussiste, enunciata nella gravata decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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