Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 06-12-2011, n. 45380

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 11 gennaio 2011 il Tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto S.E.M. dal reato ascrittogli, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, perchè il fatto non sussiste.

Al prevenuto era stato contestato di essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dove era sorpreso in (OMISSIS), in violazione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni impartitogli dal Questore di Roma, a lui notificato il 22 dicembre 2010, essendo stato destinatario di provvedimento di espulsione di cui al comma 5 ter, senza ottemperarvi.

A ragione il Tribunale ha addotto l’illegittimità del provvedimento di espulsione e dell’ordine del Questore non rispettati dall’imputato, già destinatario di plurimi ed eterogenei atti di espulsione, precedenti quello per cui è processo, rimasti senza esito, cosicchè si imponeva l’accompagnamento coattivo del cittadino straniero inottemperante alla frontiera, ovvero il suo trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, ma non l’ennesima emissione di provvedimenti analoghi, con l’effetto di sanzioni penali a catena.

2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto ricorso immediato a questa Corte di cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo, con il primo motivo, l’inosservanza della legge penale per erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e quater, e, con il secondo motivo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle statuizioni contenute nell’ordinanza di convalida dell’arresto.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato per l’abolizione del reato contestato.

E, invero, le fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e quater, che puniscono la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine (iniziale e reiterato) di allontanamento emesso dal questore, nel caso in esame commessa dopo il (OMISSIS), termine ultimo per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, devono considerarsi non più applicabili nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C- 61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità delle norme incriminatrici interne con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva- alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (c.f.r. Sez. 1, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130).

4. Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE). Il D.L. citato ha istituito, dunque, una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, a correzione della inesatta formula di proscioglimento, perchè il fatto non sussiste, enunciata nella gravata decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto alla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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