Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 06-12-2011, n. 45377

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26.1.2010 il Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria, condannava L.A.U. alla pena di cinque mesi e tre giorni di arresto per il reato continuato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, contestato come commesso dal (OMISSIS), associandosi abitualmente a pregiudicati. La pena era determinata in tre mesi per uno degli episodi, aumentata di un giorno per ciascuno degli altri (pari a 63).

In base alla contestazione il L. era stato visto intrattenersi con pregiudicati in particolare nei giorni: (OMISSIS).

2. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva il L. in relazione agli episodi del (OMISSIS). Confermava nel resto la sentenza impugnata riducendo la pena a quattro mesi di arresto (calcolando la pena base in tre mesi di arresto e aumentandola di un mese per la continuazione).

A ragione osservava che nei giorni (OMISSIS) l’imputato era stato visto intrattenersi con soggetti che in realtà non risultavano essere nè pregiudicati nè sottoposti a misura di prevenzione.

2. Avverso detta decisione ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, avvocato Priola Salvatore, che ne chiede l’annullamento denunziando violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla mancata assoluzione, altresì, per gli episodi del (OMISSIS).

Afferma in particolare che in queste due occasioni l’imputato era stato notato assieme a tali S.A. e Z.A., che erano le stesse persone, non pregiudicate nè sottoposte a misura di prevenzione, con le quali s’era intrattenuto nei giorni (OMISSIS) ( S.) e (OMISSIS) ( Z.), ovvero nelle occasioni per le quali era stato assolto.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che dagli atti puntualmente allegati al ricorso a dimostrazione della denunziata contraddittorietà esterna della sentenza impugnata, effettivamente emerge che il (OMISSIS) l’imputato era stato visto dagli agenti operanti intrattenersi con i medesimi soggetti con cui era il (OMISSIS) ( S.), il (OMISSIS) ( Z.), ovverosia in occasione dei controlli da cui erano scaturite le contestazioni per le quali era stato assolto non risultando che i suoi accompagnatori fossero pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata perchè il fatto non sussiste per quanto concerne gli episodi del (OMISSIS).

2. Consegue alla fondatezza delle censure difensive, seppure limitate a una parte dell’imputazione, che va rilevata l’intervenuta prescrizione per i restanti episodi, trattandosi di fatti contravvenzionali commessi sino al (OMISSIS), per i quali il termine massimo di prescrizione, di cinque anni, è ad oggi (27 ottobre 2011) ampiamente superato, non risultando dagli atti rinvii rilevanti ai fini di eventuali sospensioni.

In relazione ai restanti fatti la sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perchè gli stessi sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente agli episodi del (OMISSIS), perchè i fatti non sussistono, e relativamente al residuo reato continuato perchè estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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