T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., 10-01-2012, n. 9 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 16 settembre 2006 e depositato il 3 ottobre 2006, la sig.ra G. impugna la graduatoria permanente relativa all’A.S. 2006/2007 – classe di concorso 3/C – insegnanti tecnico – pratici di lingua straniera – lingua tedesca, nella quale Ella occupa il terzo posto con il punteggio di 54,00, al fine di ottenere l’estromissione dalla graduatoria stessa della sig.ra W., classificata al secondo posto, con punti 66,00, che non possederebbe i titoli di ammissione.

Si sono costituiti in giudizio sia l’amministrazione intimata, sia la controinteressata, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 6 dicembre 2011.

Il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In sede di regolamento di giurisdizione le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi pubblici "…è limitata a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l’atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili" (Cassazione SS.UU., 20 giugno 2007, n. 14290). Tale impostazione è stata confermata, sempre in sede di regolamento di giurisdizione, con riferimento alla formazione delle graduatorie del personale docente, dall’ordinanza Cass. SS.UU., 13 febbraio 2008, n. 3399, secondo cui "…relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti (art. 401) e relative graduatorie provinciali per le supplenze (…) si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all’art. 2907 c.c.", con la conseguente dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario (negli stessi termini, Cass., SS.UU. 10 novembre 2010, n. 22805).

A tale orientamento si è adeguata la giurisprudenza di questo T.A.R. (v. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 22 febbraio 2011, n. 117) e da ultimo si è pronunciata in senso conforme anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (C.S., A.P., 12 luglio 2011, n. 11).

Il collegio non ha ragione di discostarsi da detto orientamento interpretativo, ormai consolidato, e ritiene dunque il ricorso in esame inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm.

Sussistono i presupposti di legge di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale dotato di giurisdizione il giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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