Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 06-12-2011, n. 45359 Omissione o rifiuto di atti d’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. A.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della condanna a lui inflitta in primo grado, lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 328 c.p., a lui ascritto, limitatamente all’episodio relativo alla diffida in data 22 agosto 2002, condannandolo alla pene di mesi tre di reclusione, con entrambi i benefici di legge e con interdizione dai pubblici uffici per anni uno, e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati relativi alle rimanenti diffide perchè estinti per prescrizione. Il ricorrente deduce:

– Vizio di motivazione per la mancata o manifestamente contraddittoria indicazione del momento di personale ricezione della richiesta asseritamene non evasa.

– Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla errata applicazione dell’art. 81 cpv c.p.;

– Violazione dell’art. 157 c.p., in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

– Violazione degli artt. 157 e 160 c.p., u.c., (vecchia formulazione) per la maturata prescrizione al momento della notifica della sentenza all’imputato contumace.

– Violazione del L. n. 689 del 1981, artt. 53 e ss. per la mancata concessione del beneficio della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

2.-. Il ricorso è fondato.

In effetti nella sentenza impugnata si spiegano dettagliatamente le ragioni per le quali doveva concludersi che non poteva dubitarsi che gli atti di diffida del D. erano concretamente venuti a conoscenza del destinatario della richiesta, e cioè dell’odierno ricorrente (i colloqui sicuramente intervenuti medio tempore tra i due, chiaramente relativi alle richieste trasfuse nelle diffide).

Tuttavia, come rilevato nel ricorso, nella motivazione della sentenza impugnata nulla si dice in riferimento al momento di conoscenza effettiva in capo all’imputato della richiesta scritta e quindi sul computo temporale indispensabile per individuare il decorso del termine penalmente rilevante ex art. 328 c.p., comma 2. Nè può negarsi che tale precisazione fosse di estrema rilevanza, dovendosi probabilmente, in una situazione di perdurante incertezza sul punto, pervenire quanto meno ad una assoluzione del prevenuto ex art. 530 c.p.p., comma 2.

Le argomentazioni sopra svolte imporrebbero l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Va però evidenziato che la diffida in esame risaliva al 22 agosto 2002.

Conseguentemente il reato ascritto all’ A. risulta estinto per prescrizione, sia pure maturata successivamente alla decisione censurata.

In tale situazione, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto all’imputato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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