T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., 10-01-2012, n. 5 Radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha impugnato innanzi al T.A.R. Campania l’ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria prot. n. 19/GAB del 5 marzo 2000, con cui si impone il divieto di installazione sull’intero territorio del Comune di ripetitori per telefonia mobile "fino a quando non sarà acquisito idoneo studio in ordine all’inquinamento elettromagnetico". Ha impugnato, altresì, l’ordine del giorno del Consiglio comunale di Reggio Calabria n. 24 del 9 dicembre 1999 "sui campi magnetici ed elettromagnetici", che ha impegnato l’amministrazione, tra l’altro, alla sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni in attesa di regolamento che disciplini l’installazione di antenne di telefonia.

A seguito del regolamento di competenza proposto dal Comune di Reggio Calabria, cui parte attrice ha aderito, il ricorso è stato trasmesso a questo Tribunale, con ordinanza del Presidente del T.A.R. Campania n. 97 del 31 maggio 2000.

La società ricorrente fa presente che nel periodo dal 12 novembre 1999 al 25 febbraio 2000 ha chiesto, tramite la Alcatel s.p.a., il rilascio di n. 11 autorizzazioni per la realizzazione di impianti di telefonia mobile nel territorio del Comune di Reggio Calabria, inoltrando pure alla A.S.L. di Reggio Calabria le relative richieste di parere preventivo (regolarmente esitate dall’autorità sanitaria).

Ha pertanto interesse a contestare i provvedimenti impugnati, che bloccano il rilascio delle predette autorizzazioni. Deduce al riguardo sette motivi di censura e chiede il risarcimento del danno.

Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio ed ha sostenuto la legittimità del suo operato.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 6 dicembre 2011.

Il ricorso è fondato.

Sulla base del quadro di riferimento normativo vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati, i comuni non hanno competenza ad emanare norme regolamentari di esclusiva valenza radio protezionistica, cioè sanitaria, volte in sostanza ad "aggirare" la disciplina sui tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, prevista dalle leggi statali (D.I. 10 settembre 1998, n. 381, attuativo dell’art. 1, comma 6, lett. a), n. 15, della L. n. 249 del 1997; in giurisprudenza v., tra le tante, T.A.R. Veneto, 2 febbraio 2002, n. 347).

Né lo strumento straordinario costituito dall’art. 38 della L. n. 142 del 1990 può essere esteso al fine di colmare pretese inadeguatezza della normativa vigente o a quello di inasprire i limiti di esposizione fissati nelle competenti sedi, in assenza, oltre tutto, di ogni certezza circa l’effettività del temuto pericolo per la salute dei cittadini che deriverebbe dall’esposizione alle radiofrequenze.

In relazione a ciò, risulta illegittima l’impugnata ordinanza sindacale – che vieta sine die l’installazione di ripetitori per telefonia nel territorio del Comune di Reggio Calabria, sia pure fino all’acquisizione di "idoneo studio" – nonché, per quanto di ragione, il propedeutico ordine del giorno del Consiglio comunale n. 24/1999.

Il ricorso in esame va quindi accolto, rimanendo assorbite le altre doglianze, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, giacché la tempestiva tutela cautelare della quale la ricorrente ha potuto fruire esclude la sussistenza di danni risarcibili.

In merito alle spese, può disporsi la loro compensazione, per la quale ricorrono i presupposti di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, ai sensi di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati. Rigetta la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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