Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45356

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 2-9 novembre 2010 il Giudice delle indagini preliminari in composizione collegiale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo di un’area retrostante il capannone industriale della Asmog S.r.l. (la cui sede ricade nel circondario di Nola) dove risultavano depositati in modo incontrollato alcuni rifiuti di apparente provenienza da lavorazioni aziendali. Provvedimento di contenuto in parte analogo era stato adottato in data 9 gennaio 2009 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nola nel convalidare il sequestro operato d’iniziativa dalla A.s.l. locale.

Il P.M. di Napoli, cui gli atti sono stati trasmessi per competenza D.L. n. 90 del 2008, ex art. 3, convertito in L. 14 luglio 2008, n. 123, in data 8 ottobre 2010 ha richiesto il sequestro preventivo dell’area retrostante lo stabilimento e dei rifiuti ivi abbandonati, sequestro concesso con il provvedimento oggetto del ricorso in esame.

Ricorre contro tale provvedimento il Sig. D. tramite il Difensore.

Dopo un lungo excursus della vicenda processuale che ha comportato l’iniziale attività d’indagine dell’autorità giudiziaria di Nola e la successiva trasmissione degli atti a quella napoletana per competenza ai sensi della D.L. n. 90 del 2008 convertito in L. 14 luglio 2008, n. 123, il ricorrente propone alcune censure che non sono puntualmente esposte e che la Corte ritiene di sintetizzare come segue:

1. Inesistenza del "fumus" di reato ed errata applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Sostiene il ricorrente (pag. 6) che i pochi rifiuti inizialmente presenti in un contenitore posto sul retro dello stabilimento furono messi in sicurezza su richiesta del P.M. ben prima del sequestro disposto dal Giudice delle indagini preliminari di Napoli e, dunque, si trovano adesso all’interno dell’area di capannone in sequestro. Non può, dunque, parlarsi di abbandono di rifiuti, ma solo di deposito temporaneo in previsione dello smaltimento;

2. Errata applicazione di legge per avere il Giudice delle indagini preliminari considerato il sequestro disposto in data 9 gennaio 2009 come convalida del sequestro operato addirittura nel 2006 e per avere il Giudice delle indagini preliminari emesso il decreto del 9 gennaio 2009 oltre i termini previsti dal quinto e dal D.L. n. 90 del 2008, art. 3, comma 6, convertito in L. 14 luglio 2008, n. 123;

3. Insussistenza dei requisiti ex art. 321 c.p.p., posto che nel mese di novembre 2011 lo stato dei luoghi era immutato rispetto agli accertamenti del 2009 e non sussiste alcuna attività aziendale, così che non esiste alcun rischio di protrazione o aggravamento delle conseguenze da reato.

Motivi della decisione

Premesso che l’esame cui è chiamata questa Corte può avere ad oggetto unicamente il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari in data 29 novembre 2010 e che le questioni concernenti la legittimità ed efficacia dei precedenti decreti esulano dal presente giudizio, deve osservarsi che i temi di decisione che la Corte ricava dall’ampio e non articolato ricorso sono due:

a) l’insussistenza del "fumus" di reato sotto due profili: per essere la situazione di fatto mutata rispetto all’originario accertamento, e in particolare per essere stati i rifiuti trasportati all’interno dell’area di capannone in sequestro, così venendo meno la loro presenza sull’area esterna oggetto dell’attuale sequestro; per essere carente il presupposto del deposito incontrollato di rifiuti in quanto si versa in ipotesi di deposito temporaneo;

b) l’insussistenza del "periculum in mora" per essere l’azienda non operante e, dunque, difettando l’attualità di attività che possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

Quanto così rilevato impone di considerare che il contenuto del ricorso ha per oggetto questioni che esulano dai limiti del ricorso diretto al giudice di legittimità e che avrebbero dovuto essere proposti al tribunale del riesame. Tali sono certamente le questioni che attengono all’esistenza del "fumus" di reato e alla relativa motivazione.

Sulla base del principio di conservazione dell’impugnazione fissato dal dell’art. 568 c.p.p., comma 5, la Corte qualificato il ricorso come atto di riesame dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come istanza di riesame, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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