Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45355

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 31 Marzo 2011, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile perchè tardiva l’istanza di riesame proposta dal Sig. A. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 11 Febbraio 2011 in relazione a violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Osserva il Tribunale che detto provvedimento di sequestro di un’area di pertinenza del ricorrente non risulta notificato allo stesso e al difensore, ma che vi è in atti prova che l’atto di sequestro era conosciuto dalla parte fino dai giorni immediatamente successivi e, quantomeno, dalla data del 17 febbraio 2011 in cui l’indagato vide accolta l’istanza di dissequestro temporaneo dell’area e sottoscrisse l’atto che lo immetteva nel possesso dell’area in parola. Di conseguenza, la proposizione dell’istanza di riesame ad oltre un mese di distanza, e cioè in data 21 marzo 2011, risulta tardiva.

Propone ricorso il Sig. A. tramite il Difensore lamentando l’errata applicazione degli artt. 321 e 324 c.p.p.. Osserva il ricorrente che il provvedimento di sequestro è stato notificato all’interessato solo in data 11 marzo 2011, così che è da tale data che possono farsi decorrere i termini per l’impugnazione. La circostanza che il sequestro sia stato compiuto su iniziativa della polizia giudiziaria comporta la proponibilità dell’istanza di riesame avverso il decreto emesso successivamente dal Giudice delle indagini preliminari e detta istanza può essere utilmente proposta esclusivamente dopo avere avuto formale conoscenza delle motivazioni.

L’istanza è stata, pertanto, proposta entro i termini di legge. A ciò si aggiunga che la notificazione del decreto giudiziale non è stata ancora effettuata al Difensore, così che deve escludersi che il termine sia comunque stato consumato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La proposizione di istanza di restituzione temporanea del bene rivolta all’autorità giudiziaria competente, la ricezione del provvedimento che autorizzava quanto richiesto e la successiva immissione nel possesso del bene costituiscono condotte che presuppongono l’avvenuta conoscenza del provvedimento cautelare e delle sue ragioni e la conseguente possibilità per l’indagato di far valere le proprie ragioni con piena consapevolezza della situazione di fatto e di diritto.

Appare, dunque, del tutto corretta e non meritevole di censura la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto tardiva la proposizione del riesame, fermo restando il diritto dell’indagato di sollecitare nuove determinazioni dell’autorità giudiziaria e di attivare, ove necessario, le procedure di controllo previste dall’art. 322 bis c.p.p..

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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