Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria nei confronti del Sig. C., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Frosinone in data 22 Novembre 2010 ha emesso convalida del provvedimento e contestuale decreto di sequestro ritenendo sussistere il "fumus" del reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2. Il Sig. C. era stato sottoposto a controllo dai verbalizzanti in quanto trasportava sul proprio autocarro una cisterna che perdeva materiale oleoso lungo in tragitto, nonchè materiali ferrosi vari, e ciò senza essere in possesso della necessaria iscrizione all’Albo.

Il Tribunale di Frosinone ha respinto l’istanza di riesame presentata dal Sig. C. in quanto ha ravvisato il "fumus" del reato ex art. 256, citato, apparendo allo stato corretta la qualificazione dei rifiuti ferrosi come "speciali" e certa l’assenza di qualsiasi autorizzazione, e ravvisato l’esistenza del "periculum in mora" derivante dalla libera disponibilità del mezzo.

Propone ricorso il Sig. C. tramite il Difensore, in sintesi lamentando:

1. l’errata applicazione della prima parte del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256; tale disposizione consente il sequestro dei prodotti e dell’automezzo solo in presenza di un’attività di "gestione" dei rifiuti e prevede l’esistenza di ipotesi di reato solo qualora si sia in presenza di rifiuti "speciali", qualità di cui difetta in atti la minima prova;

2. nullità del sequestro operato dai militari per violazione dell’art. 369 c.p.p., non avendo ì verbalizzanti informato l’indagato delle garanzie di legge e della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia;

3. illegittimità del provvedimento di sequestro per difetto di qualsiasi comunicazione al proprietario dell’automezzo.

Motivi della decisione

Rileva preliminarmente la Corte che il controllo del Tribunale del riesame e di questa Corte può avere ad oggetto esclusivamente il decreto di sequestro preventivo emanato dal Giudice delle indagini preliminari a seguito della richiesta del Pubblico Ministero, non essendo suscettibile di impugnazione autonoma il provvedimento con cui il Giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’operato della polizia giudiziaria, con la conseguenza che eventuali vizi del sequestro d’iniziativa non possono assumere rilievo in questa sede.

Quanto alla sussistenza del "fumus" di reato, la motivazione dell’ordinanza impugnata appare alla Corte coerente e immune da vizi logici. Premesso che l’art. 256, comma 1, citato, include le attività di trasporto non autorizzato e non effettuato con le forme previste dall’art. 193 della citata legge fra quelle punite, in caso di rifiuti non pericolosi, con pena dell’ammenda o dell’arresto, e premesso che i materiali trasportati dal mezzo in sequestro appaiono allo stato ricadere fra i rifiuti "speciali" previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184, comma 3, non sembra possano sussistere dubbi sulla corrispondenza fra al condotta accertata dai verbalizzanti e la fattispecie legale.

Manifestamente infondato, infine, il terzo motivo di ricorso:

l’ordinanza del Tribunale da atto che il Sig. C. è stato identificato quale proprietario del mezzo, circostanza che il ricorso sembra disconoscere senza addurre alcun valido elemento a supporto di tale affermazione.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi che la previsione contenuta nel D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, art. 259, comma 2, circa la assoggettabilità a confisca del mezzo utilizzato per trasporti effettuati con modalità sanzionate ex art. 256 della citata legge nei termini sopra descritti, priva di rilevanza le censure prospettate dal ricorrente e impone di rigettare l’impugnazione.

Al rigetto dell’impugnazione consegue, ex art. 6116 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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