T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 10-01-2012, n. 39 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La parte ricorrente impugna il Provv. n. 1048 del 7 febbraio 2011 con il quale il Comune di San Cipriano di Aversa ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate in via G.B. Vico e concretanti un fabbricato in c.a. composto da piano terra e primo piano (quest’ultimo, di circa 130 mq.).

Ha pertanto articolato cinque motivi con cui deduce la violazione di legge (art. 97 Cost., D.P.R. n. 380 del 2001, L. n. 47 del 1985) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili. Ha concluso per l’accoglimento.

2.- Resiste l’amministrazione. Conclude per il rigetto.

3.- All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato.

Con il primo mezzo, si denuncia il difetto dei presupposti e dell’istruttoria, nonché la carenza di motivazione.

Il motivo è inaccoglibile, posto che il provvedimento gravato evidenzia con chiarezza e puntualità gli elementi fattuali e normativi che regolano la fattispecie relativa alla costruzione di un immobile abusivo in quanto edificato senza alcun titolo edilizio legittimante.

I motivi sub II, III e IV ruotano intorno alla avvenuta presentazione della istanza ex art. 36 T.U. edilizia. Gli stessi non hanno tuttavia margini di positivo apprezzamento, posto che la legittimità dell’atto impugnato non è certo inficiata dalla successiva istanza di sanatoria presentata, considerato, in termini dirimenti, che il suo esito negativo (documentato dal Comune) non risulta oggetto di impugnativa.

Con il quinto ed ultimo mezzo, si lamenta il richiamo alla acquisizione gratuita in caso di inottemperanza all’ordine ripristinatorio, assumendone la "assoluta genericità".

Il rilievo non ha pregio. Il provvedimento ha ben indicato la legale conseguenza alla inottemperanza, collegandosi, quanto alla concreta portata acquisitiva, "alle consistenze di cui al verbale di accertamento della Polizia municipale". ("Il provvedimento con il quale viene disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive di cui è stata ordinata la demolizione è un atto dovuto che risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo del verbale da cui risulti l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione": T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 1 marzo 2011, n. 1259).

Il ricorso è pertanto da respingere.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si regolano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi Euro 1500,00Euro in favore della costituita amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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