T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 10-01-2012, n. 37 Marittima e interna

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il ricorrente impugna la conferma del giudizio di non idoneità alla mansione di comandante, resa nei suoi confronti dall’Ufficio sanità marittima aerea e di frontiera di Napoli del Ministero della Sanità con nota del 17.12.2009 nr. 4751.

Articola pertanto tre motivi con cui deduce la violazione di legge (L. n. 241 del 1990) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili. Conclude per l’accoglimento. Ha prodotto successive difese.

2.- Resiste la controparte pubblica.

3.- All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato.

Il ricorrente, si duole della conferma del giudizio di non idoneità alle mansioni di comandante di rimorchiatore di cui al provvedimento in epigrafe del 17 dicembre 2009.

I motivi, avverso la determinazione dell’Ufficio di sanità marittima, si incentrano sulla contestazione dei risultati degli accertamenti cui è stato sottoposto.

In particolare, il giudizio medico ex art. 23 c. 4, D.Lgs. n. 271 del 1999 dichiarava il ricorrente, in data 12.11.2008, "Idoneo con limitazione a differenti mansioni con minori impegni decisionali e minor stress psico fisico limitatamente a turni di lavoro circoscritti alle ore diurne e non eccedenti le 8 ore.".

In sede di contestazione di tale valutazione, si giungeva alla conferma della non idoneità formalizzata nel Provv. n. 4751 del 2009.

Nello stesso si recepiscono le valutazioni delle ulteriori indagini disposte dalla commissione medica ed affidate allo specialista che ha concluso affermando la sussistenza di un "disturbo cronico dell’umore caratterizzato da episodi depressivi ricorrenti, in genere di medio-lieve entità, ed elementi ciclotimici" ed ha precisato che i deficit cognitivi riscontrati "interessano abilità critiche relative alle mansioni di comandante".

Venendo ai motivi, le doglianze si appuntano, in sintesi, sulle metodiche utilizzate per elaborare i contestati risultati diagnostici.

Come però già evidenziato nella reiezione cautelare, si tratta di metodologie la cui scelta compete all’Amministrazione, così come l’apprezzamento delle conclusioni conseguite, sicchè la loro criticabilità è limitata entro ambiti particolarmente ristretti al controllo di razionalità estrinseca che, nella presente fattispecie, è positivamente verificata (cfr., in generale, I giudizi medico-legali espressi dalle competenti Commissioni mediche ospedaliere sulla idoneità psico-fisico dei pubblici dipendenti sono connotati da discrezionalità tecnica e non sono censurabili, se non per evidente irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, né tale giudizi, emessi dagli unici organi legittimati a compiere gli specifici accertamenti richiesti, possono essere contraddetti da eventuali certificazioni mediche di parte: Consiglio Stato, sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 922).

Nel caso di specie, l’esigenza di intangibilità della esplicata sfera discrezionale si dilata, stante il notevole margine di incertezza che caratterizza, sul piano scientifico, quelle metodiche ed, al contempo, (stante) la peculiare incidenza di qualsivoglia deficit della idoneità lavorativa per il carattere notoriamente stressante delle mansioni di comando nautico in questione.

Nessun rilievo ha poi la dedotta carenza di motivazione, atteso che dagli atti di causa emerge la sussistenza di ogni completa articolazione dell’iter fattuale, logico e giuridico, peraltro in relazione ad un giudizio di "conferma" che, per sua stessa natura, rimanda a quanto già diffusamente espresso nella sede valutativa iniziale.

Pari irrilevanza hanno gli accertamenti posteriormente svolti, atteso che il (limitato) riscontro che il Tribunale amministrativo è chiamato a svolgere si rapporta soltanto alla condizione personale storicizzata al tempo degli esami clinici richiamati nella determinazione impugnata.

Il ricorso è quindi respinto.

Le spese di causa, stante la particolarità della questione, vanno interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

COMPENSA spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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