Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa il 07/12/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di G.G., quale rappresentante legale della Kuwait Petroleum Italia Spa, avverso il sequestro preventivo eseguito il 16/11/010 in via di urgenza dalla PG, ex art. 321 c.p.p., comma 3 bis; il tutto come individuato in atti – dichiarava inammissibile il gravame.

G.G., nella qualità di cui sopra, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo censure varie.

Con atto in data 10/07/011, la difesa del ricorrente, munita di apposita procura speciale, rinunciava al ricorso con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, ex art. 591 c.p.p., lett. d).

Non segue condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi colpa nella proposizione della impugnazione da parte del ricorrente.

Va dichiarata, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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