T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 10-01-2012, n. 33 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso iscritto al n. 86/2010 R.N.I., premesso di aver acquistato dalla Fermar s.r.l. in persona del suo legale rappresentante M.F., con atto di compravendita del 5.01.2007 , un appartamento composto da tre vani ed accessori ed un sottotetto non abitabile, ubicato al secondo piano scala B di un plesso condominiale sito nel Comune di Vitulazio alla via Tutuni n. 77, esponeva che sin dall’epoca di realizzazione il predetto sottotetto era collegato all’appartamento sottostante da una scala interna, era corredato da bagnetto e relativa impiantistica, e dotato di terrazzo come riportato dai grafici di progetto allegati ai permessi costruire n.n. 83/2003 e 32/2000, e nell’accatastamento allegato all’atto di compravendita.

Ciò premesso impugnava il permesso di costruire n. 15/2009 rilasciato dal Comune di Vitulazio in favore del suo dante causa M.F., per le opere effettuate in difformità dai citati permessi di costruire n.n. 83/2003 e 32/2000 consistenti precisamente in:1) arretramento della falda sul lato sud del fabbricato per consentire la realizzazione di un terrazzo ; 2) riduzione di due abbaini.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Il Comune di Vitulazio ha rilasciato il permesso in sanatoria ad un soggetto non legittimato in quanto l’istante sig M.F. in data 5,.01.2007 ha venduto il sottotetto oggetto di sanatoria unitamente all’appartamento sottostante alla ricorrente.

2) Della insussistenza e della violazione dei presupposti previsti dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 380 del 2001, della violazione dell’art. 20 comma 1 D.P.R. n. 380 del 2001;

Nei grafici allegati alla istanza presentata dal sig. M. per la parte del sottotetto non vengono riportati gli impianti ed i servizi ivi esistenti e realizzati dal precedente proprietario, ivi inclusa la superficie di m.q. 5,80 adibita sin dall’origine a servizio, per cui la sanatoria risulta rilasciata in spregio all’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001 perché non riporta il reale stato dei fatti.

3) Violazione dell’articolo 36 comma 3 D.P.R. n. 380 del 2001;

Sulla base di tali motivi, instava quindi per l’accoglimento del ricorso e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 7 della L. n. 205 del 2000 nella misura di Euro 15.000 o in quella somma maggiore o minore che il T.a.r. riterrà equa.

Costituitosi il Comune di Vitulazio eccepiva, preliminarmente la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse poichè il provvedimento presenta un contenuto favorevole all’istante avendo concesso la sanatoria del terrazzo di sua proprietà. Nel merito opponeva la infondatezza dei motivi dedotti con riguardo alla carenza di legittimazione dell’istante dal momento che l’articolo 11 D.P.R.. cit. include tra i soggetti legittimati anche il responsabile dell’abuso, nonché la correttezza della istruttoria svolta sulla domanda di sanatoria attraverso l’espletamento di un previo sopralluogo e la delimitazione dell’oggetto della domanda di sanatoria alla sola area interessata dal terrazzo e non anche al sottotetto. Instava quindi per il rigetto del ricorso ivi inclusa la domanda di risarcimento dei danni.

Con memoria depositata l’11.05.2011 si costituiva altresì il controinteressato M.F. per eccepire la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e chiederne in ogni caso il rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione del 9.11.2011 il ricorso veniva introitato per la decisione.

2. Preliminarmente deve rilevarsi la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’amministrazione intimata e dal controinteressato costituito.

Come noto, nel processo amministrativo, l’interesse al ricorso sorge in conseguenza di una lesione concreta ed attuale che si è venuta a determinare nella sfera giuridica del ricorrente come diretta conseguenza del provvedimento oggetto di gravame. Attraverso la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, l’interessato si propone di conseguire una situazione di vantaggio con l’annullamento del provvedimento impugnato, attraverso la rimozione della lesione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio.

L’interesse a ricorrere, quindi, postula che l’atto impugnato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sicché esso non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso, quando l’atto, ancorché avente natura provvedimentale, sia privo di immediata ed autonoma lesività.

Ciò è quanto si è verificato nella specie.

La ricorrente, infatti, quale proprietaria dell’immobile oggetto della sanatoria impugnata, ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria n.51/2009 che il Comune di Vitulazio ha rilasciato in favore del sig. M.F. quale amministratore unico della Fe.Mar. s.r.l. società sua originaria dante causa e costruttrice dello stabile.

Il permesso di costruire assentito ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. n. 380 del 2001 ha ad oggetto, come da relativa istanza, (cfr relazione tecnica allegata alla istanza ) la parte del sottotetto di proprietà della ricorrente che era stata realizzata dal costruttore in difformità rispetto ai permessi di costruire n.n. 83/2003 ed alla variante n. 32/2006 e precisamente:

– l’interruzione della parte della falda del tetto lato sud , per consentire la realizzazione di un terrazzo di pertinenza ai locali sottotetto;

– la riduzione di entrambi gli abbaini del vano principale di ingresso al sottotetto , con conseguente diminuzione della superficie sottesa allo stesso /restando invariati i due vani che compongono il sottotetto);

– realizzazione di una botola per l’alloggio di una scala per il collegamento verticale dell’appartamento al secondo piano.

L’ istanza è stata favorevolmente esitata dalla amministrazione comunale resistente limitatamente alle modifiche comportanti la realizzazione del terrazzo di pertinenza del sottotetto, escludendo la botola interna il quanto il sottotetto è già accessibile dalla scala condominiale.

I motivi di censura proposti dalla ricorrente sono incentrati essenzialmente sul difetto di legittimazione alla proposizione della istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 del M.F. nella spiegata qualità, dal quale aveva acquistato il menzionato sottotetto, nonchè sulla erronea rappresentazione dello stato dei fatti, ivi inclusa la botola, a suo dire legittimamente realizzata sulla base dei titoli preesistenti..

A ben vedere la ricorrente, in caso di accoglimento del presente gravame, non potrebbe conseguire alcun vantaggio rispetto al legittimo esercizio delle sue facoltà di uso e godimento del bene quale proprietaria del sottotetto in questione.

Ed infatti nel caso in cui questo T.a.r., ritenendo la fondatezza dei motivi proposti, pervenisse all’annullamento del permesso in sanatoria impugnato, la ricorrente ne subirebbe un pregiudizio risultando evidentemente pregiudicata nella facoltà di utilizzare legittimamente il terrazzo oggetto di sanatoria costituente pertinenza del sottotetto da lei acquistato.

Né può diversamente configurarsi un residuo interesse della Russo limitatamente alla parte del provvedimento concernente il diniego di sanatoria della botola interna, dal momento, non viene censurata la motivazione posta a base del diniego , ed in ogni caso, a parte i rilievi di cui sopra, il permesso impugnato è stato comunque superato dalla emissione sul punto di altro diniego di sanatoria da parte del Comune di Vitulazio con atto prot. n.4831 del 19.07.2010 su istanza della medesima ricorrente e definito alla medesima odierna udienza di discussione con separato ricorso iscritto al n. 5463/2010.

In conclusione per le ragioni sopra esposte va dichiarata la inammissibilità del ricorso conseguendone la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti costituite come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti intimate nella misura di complessive Euro 3500,00 ( tremilacinquecento), di cui 1.500,00 (millecinquecento in favore del Comune di Vitulazio e 2000,00 (duemila) in favore della parte controinteressata;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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