Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. T.M. fu tratto in arresto dalla polizia in relazione alla flagranza del reato previsto dalla L. 20 gennaio 1958, n. 75, art. 3, n. 8, flagranza consistente nell’accompagnare una persona transessuale sul luogo ove questa esercitava il meretricio;

la polizia giudiziaria considerò rilevanti sia l’abitualità della condotta sia l’esistenza di precedenti penali a carico dell’indagato.

Il Giudice delle indagini preliminari in esito all’udienza ex art. 391 c.p.p. ha respinto la richiesta di convalida dell’arresto motivando il provvedimento con la non gravità del fatto e l’assenza di indicatori di pericolosità della persona arrestata.

Avverso tale decisione il Pubblico Ministero ricorre lamentando violazione dell’art. 391, comma 4, e art. 381 c.p.p. per avere il Giudice omesso di operare il controllo sull’operato della polizia giudiziaria avendo come parametro la ragionevolezza dell’operato della stessa al momento dell’arresto e omesso di considerare che gli accertamenti avevano consentito di accertare che l’indagato, gravato da precedenti penali, aveva più di una volta accompagnato la persona sui luoghi ove esercita la prostituzione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha fornito parametri interpretativi dell’art. 381 e segg. c.p.p. che impongono al giudice di operare una valutazione della legittimità dell’arresto facoltativo avendo riguardo alla situazione accertata dalla polizia giudiziaria ed alla informazioni dalla stessa possedute (Sezione Sesta Penale, sentenza n. 8029 del 2003); diversi sono, poi, i presupposti che il giudice deve valutare al fine di decidere sull’eventuale misura cautelare richiesta dal Pubblico ministero.

Come osservato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, la legittimità dell’arresto facoltativo può fondarsi anche sulla presenza di uno solo dei due parametri indicati dall’art. 381 c.p.p., comma 4, (Sezione Prima Penale, sentenza n. 28540 del 20049 e non vi è dubbio che nel caso in esame si era in presenza di flagranza di un reato che non può essere considerato di minima gravità (L. 20 gennaio 1958, n. 75, art. 3, n. 8) addebitabile a persona già gravata da precedenti penali.

A fronte di questi elementi, il Giudice delle indagini preliminari si è limitato ad una apodittica affermazione di non gravità del fatto e non pericolosità della persona, affermazione logicamente non compatibile con la decisione, assunta nella medesima ordinanza, di imporre all’indagato la misura dell’obbligo di non allontanarsi dal Comune di residenza. Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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