T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-01-2012, n. 208 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per 907 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 09.12.2009, a 1078 posti), ma è stato escluso con provvedimento in data 3.12.2009.

Ritenendo illegittima la determinazione assunta dall’Amministrazione, il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Calabria il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale, contestando, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’interessato è stato escluso per non aver prodotto la copia conforme dell’estratto della documentazione di servizio, così come previsto dall’art. 8, co. 9, del bando di concorso.

L’Amministrazione resistente ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Calabria e l’infondatezza delle censure, sostenendo di aver operato nel rispetto di quanto stabilito dal bando di concorso, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha aderito all’eccezione di controparte e la causa è stata riassunta dinanzi al TAR del Lazio.

Con ordinanza 14.5.2010 n. 2119 è stata accolta la domanda cautelare "Considerato che la domanda cautelare deve ritenersi suscettibile di accoglimento, posto che dalla sequenza procedimentale prospettata dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio la mancata tempestiva presentazione del documento di servizio da parte del ricorrente medesimo, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva pubblica entro il termine indicato dall’Amministrazione intimata (13.10.2009), deve essere ritenuta indipendente dalla sua volontà".

Con ordinanza n. 4790/2011 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati idonei all’esito delle procedura selettiva in questione.

All’esito dell’integrazione del contraddittorio, nessuno dei contraddittori intimati si è costituito in giudizio.

All’udienza del 24 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Dall’esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, co. 9, del bando di concorso, i candidati che avessero superato la prova scritta, avrebbero dovuto produrre, a pena di esclusione, all’atto di presentazione alle prove di efficienza fisica, copia conforme dell’estratto della documentazione di servizio (come da fac-simile allegato 2 al bando stesso), previsto dal D.Lgs. n. 197 del 2005, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. La stessa disposizione prevede che i candidati VFP1 in congedo (categoria nella quale rientrava il ricorrente) avrebbero dovuto presentare copia conforme della documentazione indicata, rilasciata dall’ultimo Reparto/Ente di servizio all’atto del congedo.

Il Perri, superata la prova scritta, è stato convocato alle prove di efficienza fisica con nota del 12.6.2009, con la quale è stato invitato a produrre copia conforme dell’estratto della documentazione di servizio di cui all’art. 14-quater del D.Lgs. n. 215 del 2001, chiuso al 29.12.2008 (anno erroneamente indicato ‘2009’ nella comunicazione citata), con la precisazione che i candidati congedati prima di tale data avrebbero dovuto presentare copia conforme dell’ultimo estratto documentazione di servizio ricevuto all’atto del congedo.

Il Perri ha esibito una copia conforme dello Stato di servizio, ma è stato invitato dall’Amministrazione ad integrare tale documentazione (ritenuta insufficiente) entro il 13.10.2009 (cfr. nota del 22.9.2009).

Nel frattempo, il candidato ha superato le prove di efficienza fisica e gli accertamento fisici, psichici e attitudinali, e con nota del 28.9.2009 gli è stato comunicato di essere stato ritenuto idoneo.

Al fine di reperire il documento richiesto (copia conforme della documentazione rilasciata dall’ultimo Reparto/Ente di servizio all’atto del congedo) il ricorrente ha avanzato richiesta (fax 24.9.2009) al R.U.D. di Cerveteri, ottenendo un attestato di servizio (prodotto in giudizio) formalmente diverso dal documento richiesto, ma recante dati idonei a certificare l’anno di ferma quale VFP1.

Inoltre, il Perri ha chiesto ai competenti Uffici dell’Amministrazione della Difesa di rilasciare il documento richiesto nel formato di cui all’Allegato 2 del bando di concorso, ottenendo solo in data 16.11.2009 dal RUD di Cerveteri l’originale dell’estratto della documentazione di servizio datato 30.10.2009.

Alla luce delle circostanze sopra evidenziate, il Collegio ritiene illegittima la determinazione dell’Amministrazione di esclusione dal concorso per non aver prodotto la copia conforme dell’estratto della documentazione di servizio, poiché tale documentazione è stata trasmessa all’Amministrazione resistente non appena ricevuta dall’interessato, i ritardi nel rilascio della documentazione richiesta non appaiono imputabili al Perri, e, comunque, lo stesso aveva prodotto, entro la proroga concessa, un attestato recante dati idonei a certificare l’anno di ferma quale VFP1.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione e gli altri atti impugnati nelle parti riguardanti la parte ricorrente;

– compensa le spese di lite tra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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