Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sciacca, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 06/08/010 – provvedendo sull’istanza di revoca /o sospensione dell’ingiunzione al ripristino dei luoghi, disposta il 20/05/010 dal PM in sede di esecuzione della sentenza del 03/12/07 emessa dal predetto Tribunale e divenuta irrevocabile il 14/10/09 – rigettava l’istanza de qua.

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare la ricorrente esponeva:

1. che l’ordinanza de qua era stata emessa illegittimamente de plano, senza la fissazione dell’udienza camerale, con conseguente violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 666 c.p.p., comma 3;

2. che, nel merito, ricorrevano le condizioni per la sospensione dell’ingiunzione al ripristino dei luoghi.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 16/11/010, concludeva per l’annullamento dell’ordinanza de qua.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Va accolta l’eccezione preliminare di nullità dell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale di Sciacca ha emesso l’ordinanza del 06/08/010 con la procedura de plano, senza il rispetto del principio del contraddittorio.

Trattasi di statuizione illegittima, poichè la procedura de plano è prevista dall’art. 666 c.p.p., comma 2, solo nell’ipotesi di richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero perchè costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi.

Orbene nella fattispecie in esame l’istanza di revoca /o di sospensione dell’ingiunzione al ripristino disposta dal PM il 20/05/010 è stata valutata nel merito ed è stata rigettata perchè ritenuta infondata.

Trattasi di palese violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 666 c.p.p., comma 3, dovendosi procedere mediante la fissazione dell’udienza in Camera di Consiglio con la partecipazione delle parti interessate.

L’accoglimento dell’eccezione preliminare, ex art. 666 c.p.p., comma 3, preclude l’esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso ed inerenti al marito della decisione impugnata.

Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Sciacca, quale giudice dell’esecuzione, del 06/08/010 con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte, Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sciacca.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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