Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45341

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con sentenza emessa il 18/05/010, dichiarava P.I. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda;

pena sospesa.

L’interessato proponeva appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, – deducendo censure varie.

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato. Trattavasi di acque residue di impianto di lavanderia, assimilabili alle acque domestiche per lo scarico delle quali non era necessaria alcuna autorizzazione.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Lecce/Maglie ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

I particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che P. I., quale titolare della ditta "Pulivan sas" di Piano Ivano & C. (ubicata come in atti), che esercitava l’attività di lavanderia industriale – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – effettuava lo scarico di acque reflue industriali derivante dall’impianto di depurazione direttamente in un terreno adiacente allo stabilimento ove operava l’impresa di lavanderia gestita da P.I.; il tutto senza che lo stesso fosse munito della prescritta autorizzazione.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, come contestato in atti. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito, già valutate esaustivamente dal Tribunale di Lecce/Maglie. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. Sono errate in diritto, poichè nel caso in esame trattavasi non di scarico di acque reflue domestiche /o comunque assimilabili a quelle domestiche, ma di scarichi di acque reflue industriali, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 74, lett. h) poichè derivante da attività di Lavanderia industriale; scarichi in ordine ai quali era necessaria la prescritta autorizzazione.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da P. I. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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