T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-01-2012, n. 203 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio sono stati impugnati gli atti, in epigrafe indicati, relativi al procedimento per la valutazione comparativa per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice prefetto con decorrenze 1/1/2009 e 1.1.2010;

Considerato che con nota depositata in data 21.10.2011 il difensore della ricorrente ha tenuto a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse della sua assistita alla controversia essendo stata costei ammessa, nelle more, al corso per la promozione alla qualifica di vice prefetto con decorrenza 1.1.2011;

Considerato che tale dichiarazione fatta dal difensore della ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse della sua assistita alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito (cfr., sul principio, Cons.St., IV^, nn. 3041 e 2551 del 2004);

Considerato che a fronte della predetta manifestazione di volontà che esclude ogni interesse alla coltivazione dell’originario gravame, non rimane al Collegio che adottare una declaratoria in conformità;

Considerato che le spese di lite, anche in mancanza di opposizione di parte resistente, possono essere compensate tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

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