Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, con sentenza emessa il 02/12/010, dichiarava P.S.V. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, trattandosi non di rifiuti, ma di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi di frantoi oleario per le quali non è prevista alcuna autorizzazione;

2. che la pena inflitta era eccessiva, dovendosi peraltro concedere anche le attenuanti generiche.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Lecce/Campi Salentina ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che P. S.V., quale titolare di un frantoio oleario di piccole dimensioni, ubicato nel centro abitato di (OMISSIS) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – convogliava le acque di vegetazione derivanti dal funzionamento del frantoio, unitamente alle acque piovane, in un pozzetto di raccolta, sito all’interno del frantoio. Da siffatto pozzetto interno, i citati rifiuti liquidi (ossia le acque di vegetazione, più le acque piovane) confluivano, poi, in un pozzetto esterno che era collegato alla rete fognaria, ove poi venivano smaltiti definitivamente i predetti liquami; il tutto senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito.

Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

In particolare va disatteso l’assunto difensivo secondo cui nella fattispecie ricorrerebbe l’ipotesi di scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall’attività di molitura delle olive;

scarichi che, essendo assimilabili alle acque reflue domestiche, non costituirebbero reato, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 137.

Al riguardo si osserva che – a prescindere da ogni valutazione di merito sulla fondatezza giuridica di detto assunto – nel caso in esame non si tratta di scarichi di acque reflue confluenti direttamente nella rete fognaria; ma di liquami prima raccolti in un pozzetto interno al frantoio e poi convogliate in un pozzetto esterno da cui confluivano nella rete fognaria, con conseguente esclusione dell’applicabilità della normativa relativa allo scarico di acque reflue di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. ff) e gg), art. 137 Giurisprudenza di legittimità consolidata vedi Cass. Sez. 3^ Sent. n. 5000 del 04/05/2000; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 12005 del 14/03/2003, rv 216061.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P.S. V. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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