Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45339

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di di Bergamo, sezione distaccata di Grumello Del Monte, con sentenza emessa il 19/10/010, dichiarava B.A., Br.An., Br.Am., B.G. colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, (come contestato in atti) e li condannava alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, ciascuno.

Gli interessati proponevano Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5 – deducendo censure varie. In particolare i ricorrenti esponevano:

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo, trattandosi di residui di demolizione edile che venivano depositati temporaneamente all’interno dell’area di cantiere, in attesa di essere definitivamente smaltiti;

2. che la pena inflitta era eccessiva, per cui andava diminuita.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Bergamo, ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione. In particolare il giudice di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali ha accertato che B.A., Br.An., Br.Am., B.G. (quali soci accomandatari, i primi tre, della "Strike sas" di Andrea Brembilla & C; il quarto, quale rappresentante legale della "Giada Costruzione srl") – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano effettuato uno smaltimento abusivo di residui da demolizione edile, depositando i rifiuti medesimi presso un’area di proprietà della citata società (Strike).

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito, già valutato esaustivamente dal Tribunale di Bergamo. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

In particolare l’assunto difensivo principale – secondo cui i residui da demolizione venivano temporaneamente depositati nella stessa area ove era sito il cantiere edile, in attesa di essere definitivamente smaltiti – non è stato provato in modo certo ed esaustivo.

Vanno disattese anche le censure attinenti al trattamento sanzionatorio. La pena inflitta è proporzionata all’entità dei fatti ed è conforme ai parametri di cui all’art. 133 c.p..

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da B.A., Br.An., Br.Am., B.G. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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