T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-01-2012, n. 162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 129628/AFP/Alloggi di servizio, datato 17.6.2011, avente ad oggetto il versamento della somma di Euro 50.645,33, comprensiva di interessi legali, salvo conguaglio, dovuta a titolo di canoni di occupazione per alloggio di servizio, oltre alla comunicazione del 1.4.2011.

Avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili lamentando, in particolare: – la prescrizione dei presunti canoni; – il fatto che il mancato pagamento sarebbe stato dovuto ad una mancata quantificazione e aggiornamento del canone da parte dell’Amministrazione; l’erroneità dei conteggi eseguiti dall’Amministrazione in relazione alle somme dovute a titolo di canone e di interessi.

L’Amministrazione ha depositato una nota datata 12.12.2011, con documenti allegati, affermando la correttezza del proprio operato e rappresentando, tra l’altro, che in data 31.10.2011 l’Agenzia del Demanio ha trasmesso le nuove stime relative agli alloggi in base alle quali l’Amministrazione sta eseguendo la riliquidazione delle quote da versare a titolo di canoni di occupazione pregressi e correnti (all. 23 alla nota PA 12.12.2011).

Il Collegio – rilevato che la causa ha ad oggetto il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha chiesto il pagamento di canoni relativi ad un alloggio di servizio del ricorrente – ritiene che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

Al riguardo, va considerato che, ai sensi dell’art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva) del D.Lgs. n. 104 del 2010, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) …; b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria rientrano le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, mentre la giurisdizione del giudice amministrativo si estende al rapporto derivante dal provvedimento di assegnazione e non attiene a corrispettivi. Si tratta di vicenda del rapporto che attiene strettamente alla tutela degli interessi pubblici connessi all’individuazione dei soggetti che, in relazione allo stato di bisogno, hanno titolo per accedere alle assegnazioni di alloggi pubblici, e non si tratta invece di controversia relativa ad aspetti patrimoniali nel rapporto tra concedente ed assegnatario (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 20 marzo 2009 , n. 728).

La controversia avente ad oggetto l’accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell’alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l’Amministrazione di appartenenza e la conseguente condanna del medesimo dipendente al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario – e, segnatamente, alla cognizione del giudice del lavoro, in quanto giudice del rapporto di impiego – giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un "danno" ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 1214 del 1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non si configura come attività posta in essere dal dipendente pubblico "nell’esercizio delle sue funzioni", così come ulteriormente richiede il citato art. 52 per radicare la giurisdizione della Corte dei Conti (Cassazione civile , sez. un., 30 aprile 2008 , n. 10870; Corte Conti , sez. I, 23 settembre 2008 , n. 408).

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;

– compensa tra le parti le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *