Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45336

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale Catania, sezione distaccata di Bronte, con sentenza emessa il 17/06/010, dichiarava M.A.K.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, trattandosi non di rifiuti, ma di parti ed accessori di autoveicoli, già bonificati dagli stessi rivenditori, destinati ad essere rivenduti in Egitto.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Catania/Bronte ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

Il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali ha accertato che M.A.K. A. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva adibito, senza essere munito della prescritta autorizzazione, l’area sita in contrada (OMISSIS) di circa 290 mq (terreno che era nella disponibilità dello stesso) a discarica abusiva, essendo stati ammassati in detta area rifiuti vari, quali rottami ferrosi, parti di autoveicoli, carcasse di motoveicoli, motorini di avviamento, bombole di gas vuote. La giacenza di detti materiali si protraeva da lungo tempo; gli stessi (materiali) non erano destinati al commercio stante la loro palese inutilizzabilità.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, come ritenuto in sentenza.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

In particolare t’assunto principale difensivo – secondo cui trattavasi non di rifiuti, ma A di parti ed accessori di autoveicoli già bonificati dagli stessi rivenditori e destinati ad essere rivenduti in Egitto – non risulta provato in modo certo ed esaustivo.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da M. condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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