Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45335 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 04/12/09, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 23/09/08, appellata da S.A.C., imputata, fra l’altro, dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 71, 65, 72, come contestati in atti ai capi A) e B) della rubrica e condannata alla pena di mesi cinque di arresto ed Euro 21.000,00 di ammenda; pena sospesa. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare la ricorrente esponeva:

1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 65, 72 trattandosi di opere non realizzate in cemento armato nè con strutture metalliche;

2. che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cuoi al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), trattandosi di manufatto pertinenziale in ordine al quale non era necessario il permesso di costruire;

3. che la pena inflitta era eccessiva non proporzionata all’entità dei fatti ed alla personalità dell’imputato;

4. che, comunque, i reati erano prescritti, essendo maturato il relativo termine di prescrizione.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per prescrizione del reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Il termine massimo di prescrizione relativo ai residui reati per cui vi è stata condanna (anni quattro e mesi sei, in relazione a fatti commessi sino all'(OMISSIS)) è maturato in data 08/01/010, con conseguente estinzione dei reati medesimi.

Il ricorso non è manifestamente infondato, poichè le censure dedotte nell’impugnazione – specie quelle attinenti alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputata in relazione alla contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 65, 72 ed alla determinazione della pena – ove non fosse già maturata la prescrizione, andavano esaminate nel merito, per valutare la fondatezza /o meno delle stesse. Non è preclusa, pertanto, in sede di legittimità la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione dei reati, anche se maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata, come nella fattispecie in esame.

Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 04/12/09, perchè i residui reati di cui ai capi A) e B) sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

La Corte:

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati residui estinti per prescrizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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