T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-01-2012, n. 192 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO

– che con il ricorso in esame la Congregazione ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui è stata esclusa dalla concessione del contributo previsto e disciplinato dalla L. 9 marzo 1990, n.27 della Regione Lazio, erogato nel 1997;

– che il diniego è motivato sulla scorta del rilevo secondo cui le opere per la realizzazione delle quali è stato richiesto il contributo (interventi edilizi di ristrutturazione e manutenzione di un edificio di culto) non costituirebbero "opere di urbanizzazione";

– che l’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente intimata;

– che si è costituita in giudizio la Diocesi di Tivoli, opponendosi all’accoglimento del ricorso;

RITENUTO

che la Diocesi di Tivoli non riveste la qualità di controinteressata e che non abbia comunque legittimazione processuale in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla validità ed efficacia del provvedimento con cui le è stato già assegnato, nel 1997, un contributo in forza della normativa sopra indicata; non inciderebbe – cioè – sulla ormai avvenuta acquisizione del suo contributo, già utilizzato siccome introitato in buona fede in forza di un provvedimento mai sospeso e dunque legittimamente posto in esecuzione;

CONSIDERATO

1) che con il primo mezzo di gravame la ricorrente Congregazione lamenta violazione dell’art.2 della L.R. del Lazio 9 marzo 1990, n.27, nonché dell’art.17 della L. 6 agosto 1967, n.765 e dell’art.4 della L. 18 aprile 1962, n.167, deducendo che erroneamente l’Amministrazione ha considerato che l’edificio di culto per il quale è stato richiesto il contributo, non costituisca un’"opera di urbanizzazione secondaria"; e che pertanto la motivazione del diniego, basata su tale erronea valutazione, è incongrua;

2) che con il secondo mezzo di gravame la ricorrente Congregazione lamenta eccesso di potere per contraddittorietà con precedente determinazione ed insufficiente istruttoria, deducendo che in sede di rilascio della concessione edilizia il Comune resistente aveva già riconosciuto che la natura di "opera di urbanizzazione secondaria" dell’edificio in questione; e, addirittura, la sua natura di "opera pubblica" (rectius: "di interesse pubblico");

3) che con il terzo mezzo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per insufficiente istruttoria sotto altro profilo, deducendo che l’Amministrazione era ben a conoscenza, da documentazione in suo possesso, dell’uso e della destinazione del bene (adibito pubblicamente a culto religioso); e che dunque ben poteva dedurre la natura di "opera d’interesse pubblico" e comunque di opera di urbanizzazione secondaria dell’edificio di culto in questione da tali elementi;

4) che con il quarto mezzo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per disparità di trattamento e per violazione del principio del giusto procedimento, deducendo: a) che all’Ordinario Diocesano della Chiesa cattolica è stato concesso di integrare la lacunosa documentazione allegata all’istanza di contribuzione da quest’ultimo presentata, il che ha alterato la par condicio dei concorrenti; b) e che l’Amministrazione comunale ha dato notizia alla ricorrente del rigetto della sua domanda di contribuzione già fin dal 28.1.1997 e cioè un giorno prima della formale adozione del provvedimento di diniego, il che costituisce un comportamento abnorme e di per sé indicativo di un pregiudizio di fondo concretatosi in un vero e proprio vizio procedimentale;

RITENUTO

che l’assorbente profilo di doglianza dedotto con il primo motivo di gravame meriti condivisione, in quanto:

a) tanto l’art.4 della L. n. 847 del 1964, che l’art.4, comma 2, della L. 18 aprile 1962, n.167 inseriscono le "chiese ed altri edifici religiosi" fra le "opere di urbanizzazione secondaria";

b) l’art.2 della L. R. Lazio n. 27 del 1990 stabilisce – ancor più specificamente – che gli edifici e le attrezzature di comune interesse religioso devono essere considerate quali opere di urbanizzazione secondaria destinate alle provvidenze di legge;

c) la giurisprudenza amministrativa afferma che "gli edifici per servizi religiosi sono da annoverare tra le opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art.4, 2 comma, lettera ‘e’, della L. 18 aprile 1962, n.167, così come modificato dall’art.44 della L. 22 ottobre 1971, n.865" (CS, V^, 1.6.1992 n.489);

RITENUTO, pertanto, che il ricorso sia da accogliere per vizio di motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha immotivatamente respinto l’istanza della Congregazione ricorrente; e che sussistano giuste ragioni per condannare il Comune intimato al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro.2500,00 oltre IVA e CPA;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

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