T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-01-2012, n. 188 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I. I ricorrenti sono tutti dipendenti dell’Agenzia del Territorio.

Con Det. del 13 luglio 2001 UDC/136, l’Amministrazione indiceva una procedura selettiva per il passaggio dall’area B (posizioni economiche B1, B2 e B3) all’area C (posizione economica C1), per il profilo professionale di Collaboratore Tributario, ai sensi dell’art.15 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri del 16.2.1999.

L’art.2 della citata determinazione stabiliva i requisiti per l’ammissione.

I ricorrenti chiedevano di partecipare alla procedura selettiva in questione che si articolava in una prima fase di valutazione dei titoli, ed in un successivo "percorso formativo" cui accedeva chi avesse superato la prima fase, seguito da un colloquio finale.

II. In data 1.8.2003, ossia a più di due anni dalla pubblicazione del bando, l’Agenzia del Territorio (in seguito ad un accordo sindacale) disponeva l’ammissione – anche in soprannumero – ai percorsi formativi anche di coloro che avessero presentato valida istanza di partecipazione alle procedure entro il 22.10.2001 semprecchè rivestissero alla data dell’1.1.2001 la qualifica immediatamente inferiore a quella per la quale concorrevano.

La procedura in questione è stata oggetto di varie impugnative giurisdizionali, che si sono concluse con sentenze di accoglimento; sentenze che si sono conformate all’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte Costituzionale con riferimento ai limiti di validità dei concorsi interni (Corte Cost. n.1/1999 e n.184/2002).

In particolare le procedure sono state ritenute illegittime in quanto consentivano ai dipendenti inquadrati nelle posizioni B1 e B2 di parteciparvi collocandosi – "per saltum" – in posizione antecedente ai concorrenti già inquadrati in posizione B3 (Cfr., per dettagli, TAR Lazio n.1163/2006).

A seguito delle pronunce giurisdizionali, l’Agenzia del Territorio rettificava gli elenchi (graduatorie) degli ammessi al percorso formativo (provvedendo ad eliminare il punteggio relativo alle prove dichiarate nulle).

A seguito di tali rettifiche, con determinazione direttoriale n.36222 del 16.5.2006, i ricorrenti venivano esclusi dall’elenco degli ammessi ai percorsi formativi in quanto il loro punteggio risultava inferiore a quello dei candidati inclusi.

Le procedure concorsuali si concludevano – infine – nel mese di dicembre del 2006 con la formazione, da parte delle Commissioni esaminatrici, delle graduatorie finali di merito, che venivano definitivamente approvate con la determinazione direttoriale dell’Agenzia del Territorio n. 26207 in data 28.03.2007.

Anche da tali graduatorie definitive i ricorrenti venivano definitivamente esclusi.

III. Essi hanno pertanto impugnato tali determinazioni con distinti ricorsi pendenti innanzi a questo TAR e con ricorsi straordinari al Capo dello Stato, alcuni ancora pendenti e molti già definiti.

IV. Infine (quindi: dopo la proposizione dei predetti ricorsi; e cioè in pendenza degli stessi e/o allorquando alcuni di essi erano stati addirittura già definiti) con D.P.C.M. del 17 novembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 25.1.2010 e pubblicato in GURI il 15.2.2010, l’Agenzia del Territorio ha autorizzato il passaggio di 150 unità dalla seconda alla terza area della fascia economica F1. Conseguentemente, con Provv. prot. n. 25139 del 12 maggio 2010 la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione – Area Selezione e Formazione, ha disposto lo "scorrimento" della graduatoria degli idonei così come stilata all’esito delle procedure del 2001.

V. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno impugnato anche quest’ultimo provvedimento e tutti quelli – già costituenti oggetto di precedente impugnativa – sui quali si fonda.

Lamentano al riguardo:

1) violazione degli artt. 3, 51 e 67 della Costituzione ed eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dei principii generali in materia di pubblici concorsi, deducendo che illegittimamente l’Amministrazione ha creato un meccanismo concorsuale che consente avanzamenti di carriera per saltum e basati preminentemente sul criterio dell’anzianità (senza riguardo al possesso di adeguato titolo di studio);

2) violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione di giudicato della Corte Costituzionale, deducendo che il meccanismo concorsuale viola le statuizioni del predetto Giudice, che ha dichiarato incostituzionale l’art.3, commi 205, 206 e 207 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall’art.6, comma 6 bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, normativa alla quale l’Amministrazione ha continuato a ispirarsi nell’organizzazione delle procedure concorsuali per cui è causa.

VI. Ritualmente costituitasi l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con successivi atti difensivi entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni

Infine, all’udienza fissata per la discussione del merito, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. L’eccezione di inammissibilità al riguardo preliminarmente sollevata dall’Avvocatura dello Stato, che ha rappresentato che i ricorrenti hanno già proposto identici ricorsi (aventi medesimi causa petendi e petitum) innanzi al Presidente della Repubblica, non può che essere condivisa.

Gli stessi ricorrenti, nella memoria ultima, ammettono di avere tutti proposto anteriormente ricorso straordinario.

L’art.34, comma 2, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 – in vigore alla data della proposizione della domanda giudiziale – stabilisce che il ricorso giurisdizionale non è più ammissibile quando contro il provvedimento definitivo sia stato già presentato ricorso al Presidente della Repubblica.

Analoga regola in tema di litispendenza è desumibile dall’art.48 (comma 3) del vigente c.p.a.; nonché dal comb. disp. degli artt.39, comma I, c.p.a. e 39 c.p.c.

E poiché risulta che i ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato in data anteriore alla proposizione del ricorso in esame, chiedendo già in quella sede l’annullamento (sulla base di identiche argomentazioni e doglianze) degli atti oggi nuovamente impugnati con il successivo ricorso giurisdizionale, l’inammissibilità di quest’ultimo non appare discutibile.

1.2. Per completezza espositiva occorre aggiungere una precisazione.

Con i ricorsi straordinari i ricorrenti avevano già impugnato: a) le determinazioni direttoriali di adozione e poi di approvazione definitiva delle graduatorie degli ammessi al percorso formativo; b) il bando UDC/136 del 13.7.2001; c) tutte le operazioni valutative e di rettifica compiute dall’Amministrazione; d) tutti gli atti e provvedimenti prodromici, connessi e conseguenti.

Con l’attuale ricorso impugnano anche la successiva determinazione – e non si può negare che formalmente sia un atto diverso (proprio in quanto sopravvenuto) – con la quale l’Amministrazione ha deciso di utilizzare, mediante scorrimento, le graduatorie già impugnate.

Ma per opinione costante della giurisprudenza, il principio dell’alternatività fra i due mezzi di gravame deve ritenersi applicabile anche per il caso di impugnazione successiva di un atto diverso da quello già impugnato, allorchè l’atto sopravvenuto sia strettamente connessoal precedente e le censure che ad esso vengano mosse siano "di illegittimità derivata" (o comunque derivate).

E poiché i provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha deciso di utilizzare la graduatoria già approvata sono, all’evidenza, consequenzialia quelli già impugnati con il ricorso straordinario – essendo su essi basati ed in essi trovando il presupposto – l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale è evidente anche per la parte concernente l’impugnazione degli atti sopravvenuti.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l’intervento dei Signori M.:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *