Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-10-2011) 06-12-2011, n. 45332 Igiene degli abitati e delle abitazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lanciano, con sentenza emessa il 18/02/010, dichiarava D.P. colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) (in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, comma 8) (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di Euro 8.000,00 di ammenda.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che i registri dell’impresa de qua, contenenti i diversi formulari di conferimento rifiuti erano stati acquisiti illegittimamente senza l’osservanza delle norme di cui agli artt. 252, 259 e 260 c.p.p.;

2. che, comunque, nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cuoi al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 lett. a), come contestato in atti, trattandosi di trasporto di pneumatici effettuati direttamente dalla Ditta gestita dal D., ditta che era la produttrice /o detentrice dei predetti rifiuti. D.P. comunque aveva agito in buona fede, nel legittimo convincimento della liceità della propria condotta;

3. che andavano concesse le attenuanti generiche; la pena inflitta era comunque eccessiva.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Lanciano ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

Il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali ha accertato che D.P., quale titolare di una stazione di distribuzione carburante e rivendita di pneumatici per auto – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva effettuato reiteratamente lo smaltimento di pneumatici fuori uso trasportandoli in discarica con mezzi propri senza essere munito della prescritta autorizzazione /o iscrizione.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, lett. a), come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto per le seguenti ragioni:

1. I formulari della ditta de qua – da cui si evinceva il trasporto reiterato di pneumatici effettuato direttamente dal D. con automezzi non autorizzati – sono stati acquisiti a seguito di attività ispettiva di natura amministrativa, per cui non andavano applicate le norme del sequestro giudiziario in sede penale.

2. Il trasporto degli pneumatici, costituenti rifiuti non pericolosi, anche se prodotti o detenuti dalla ditta medesima che li gestiva – ove non effettuati da ditte regolarmente iscritte nell’apposito Albo Nazionale, doveva essere effettuato tramite automezzi autorizzati.

3. D.P. era pienamente consapevole di trasportare gli pneumatici fuori uso direttamente tramite automezzi non autorizzati, per cui non sussisteva nei suoi confronti il legittimo convincimento di porre in essere condotte lecite.

4. Le attenuanti generiche non sono state concesse all’imputato in considerazione di un precedente penale. La pena inflitta, costituita dalla sanzione pecuniaria dell’ammenda di Euro 8.000,00 è proporzionata ai fatti e conforme ai parametri di cui all’art. 133 c.p.. Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, non censurabili in sede di legittimità.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da D.P. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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