Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2012, n. 10898 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con ricorso al Tribunale di Roma, giudice del lavoro, C. R., assunto da Poste Italiane s.p.a. con: 1) un primo contratto a tempo determinato dal 15 giugno 1998 al 30 settembre 1998 per "necessità dell’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre"; 2) un secondo contratto a tempo determinato dal 10 dicembre 1998 al 31 gennaio 1999 (successivamente prorogato fino al 27 febbraio 1999) per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione. Pertanto, sosteneva che essendo state le assunzioni illegittime, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti contratti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con consequenziali pronunce in ordine agli intimati recessi.

Il Tribunale adito, con sentenza n, 7712/2002 del 19 marzo 2002, accogliendo parzialmente la domanda, dichiarava la sola nullità della clausola appositiva del termine del secondo dei suddetti contratti e pertanto dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 10 dicembre 1998, condannando la società a corrispondere le retribuzioni dovute dal 19 aprile 2000 sino alla data della propria pronuncia.

Avverso tale sentenza proponevano appello entrambe le parti lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo, rispettivamente, la società il rigetto integrale delle pretese del lavoratore e quest’ultimo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

2- La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva del 24 gennaio 2007 rigettava l’appello principale della società e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio in ordine all’appello incidentale.

In particolare, la Corte romana con la suindicata sentenza confermava la nullità della clausola appositiva del termine al secondo dei suddetti contratti a tempo determinato stipulato il 10 dicembre 1998 per esigenze eccezionali etc..

La Corte d’appello – inquadrati entrambi i contratti nell’ambito del sistema di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le OOSS a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – e giunta alla suddetta conclusione sul rilievo che la normativa collettiva consentiva l’assunzione a termine per la causale dedotta nel secondo contratto solo fino al 30 aprile 1998.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società con tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il lavoratore.

Motivi della decisione

1^ – Sintesi dei motivi.

1.- La società ricorrente con i suddetti tre motivi:

1) contesta l’assunto del giudice di merito che la contrattazione collettiva adottata da Poste Italiane e organizzazioni sindacali in attuazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 abbia legittimato la stipula solo fino al 30 aprile 1998 e che, comunque le parti negoziali avessero voluto effettivamente vincolare la loro capacità negoziale solo fino a questa data (primo e secondo motivo);

2) sostiene che la contrattazione collettiva non si sia esaurita con l’accordo 25 settembre 1997 integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

1998, ma si sia protratta anche successivamente in un continuum negoziale che avrebbe legittimato anche le assunzioni per esigenze eccezionali successive al 30 aprile 1998 (primo e secondo motivo);

3) sostiene altresì l’insufficienza della motivazione sulla fonte di individuazione della volontà l delle parti collettive di fissare al 30 aprile 1998 la data ultima per a legittima stipulazione di ^ contratti a termine (terzo motivo).

2^ – Esame dei motivi 3.- I tre motivi – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono da respingere.

3.1.- Deve essere ricordato che in base ad un consolidato orientamento di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – per i contratti successivi al 30 giugno 1997 (cioè al periodo di applicazione del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) e anteriori al c.c.n.l.

del 11 gennaio 2001 (nonchè al nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001) vanno applicati i principi più volte affermati da questa Corte in materia, in base ai quali, sulla scia di Cass. SU. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine" (vedi, fra le altre: Cass. 27 luglio 2010, n. 17550; Cass. 8 luglio-2009, n. 15981; Cass. 4 agosto 2008, n. 21063, nonchè Cass. 20 aprile 2006, n. 9245; Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 26 luglio 2004, n. 14011).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la relativa inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (vedi, per tutte: Cass. 23 agosto 2006, n. 18383; Cass. 14 aprile 2005, n. 7745; Cass. 14 febbraio 2004, n. 2866), per cui, come ripetutamente affermato da questa Corte, deve ritenersi che "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998, sicchè deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (vedi, fra le altre: Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608; Cass. 27 marzo 2008, n. 7979; Cass. 27 luglio 2010, n. 17550 cit.).

Peraltro, tale limite temporale (del 30 aprile 1998) non riguarda i contratti stipulati ex art. 8 c.c.n.l. del 1994 per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" (per i quali vedi, fra le altre: Cass. 2 marzo 2007, n. 4933; Cass. 7 marzo 2008, n. 6204; Cass. 28 marzo 2008, n. 8122), mentre, per quanto riguarda la proroga di trenta giorni prevista dall’accordo 27 aprile 1998, per i contratti in scadenza al 30 aprile 1998, la giurisprudenza costante di questa Corte ne ha affermato la legittimità, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (vedi, fra le altre: Cass. 24 settembre 2007, n. 19696).

4.2.- Pertanto correttamente la Corte romana ha dichiarato la nullità del termine apposto per esigenze eccezionali ecc. al contratto in oggetto, stipulato per il periodo 10 dicembre 1998-31 gennaio 1999 (successivamente prorogato fino al 27 febbraio 1999), in quanto intervenuto dopo il 30 aprile 1998.

3^ – Conclusioni.

6.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese del presente giudizio di legittimità – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dell’avvocato Roberto Rizzo antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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