Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 06-12-2011, n. 45427

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 18 maggio 2011 il Tribunale del riesame di Palermo ha accolto la richiesta di riesame formulata da B.M. Z. avverso l’ordinanza del 29 aprile 2011, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui all’art. 416 cod. pen. e art. 110 cod. pen., art. 12, comma 3, lett. a) e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3 bis (aver partecipato ad associazione a delinquere finalizzata all’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari clandestini, avendo atteso sulla costa italiana l’arrivo delle imbarcazioni provenienti dall’Africa, sulle quali viaggiavano gli extracomunitari).

2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto l’insussistenza a carico di B.M.Z. di indizi sufficienti per far luogo alla misura custodiale impugnata, in quanto l’accusa nei confronti dell’indiziato era fondata sulle dichiarazioni rese dai clandestini trasportati e sbarcati sulle coste italiane il 15 febbraio 2011, i quali avrebbero dovuto essere interrogati come persone sottoposte ad indagini per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) e quindi con le garanzie previste dall’art. 63 cod. proc. pen.; il che nella specie non era avvenuto, si che non erano utilizzabili le dichiarazioni da essi rese.

Non vi erano poi ulteriori elementi indiziari a carico del ricorrente, atteso che non poteva ritenersi tali il mero richiamo fatto dal G.I.P. ad una nota della p.g., che riportava, a cascata, tutta una serie di conversazioni intercettate, non valutate nè dal G.I.P., nè dal P.M. 3.Avverso l’ordinanza anzidetta propone ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale, in quanto le dichiarazioni dei clandestini sbarcati sulle coste di Santa Croce Camerina era state correttamente utilizzate; inoltre era da ritenere corretta e completa la motivazione per relationem fatta dal G.I.P. nell’ordinanza custodiale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal P.M. di Palermo è infondato.

2. La valutazione di inutilizzabilità, ex art. 63 cod. proc. pen., comma 2, delle dichiarazioni rese dagli stranieri trasportati, sulle quali era stata fondata la misura custodiale annullata, è infatti sorretta da idonea pur se sintetica motivazione, avendo il Tribunale del riesame dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che gli extracomunitari trasportati, individuati come N.E., A.N. e B.H. nella richiamata ordinanza di convalida di fermo emessa dal G.I.P. di Ragusa, fossero da ritenere sicuramente indiziati, pur se non formalmente incriminati, del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, essendo essi clandestinamente sbarcati sulle coste italiane ed essendo stati essi, prima di essere stati trovati dai carabinieri, prelevati sulla battigia e condotti in una casa dove avevano trascorso la notte (cfr.

Cass. SS. UU. n. 15208 del 25/02/2010 dep. il 21/04/2010, Mills, Rv.

246582).

3. Quanto poi alle intercettazioni telefoniche, correttamente il provvedimento impugnato ha rilevato come esse non potessero costituire indizi di colpevolezza a carico dell’indiziato, per non avere formato esse oggetto di alcuna valutazione nè da parte del G.I.P., nè da parte dello stesso P.M..

3. Il ricorso proposto dal P.M. di Palermo va pertanto respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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