Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 06-12-2011, n. 45426 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 2 febbraio 2011 il Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, accogliendo le richieste formulate dal P.M. in sede, ha revocato a S.A. il beneficio dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, concessogli con riferimento alla pena di Euro 600,00 di multa, applicata nei suoi confronti dal Tribunale di Forlì con sentenza del 2 agosto 2005, confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 21 marzo 2006, esecutiva il 14 luglio 2006; ha altresì revocato al medesimo la sospensione condizionale della pena, concessagli con riferimento ad una pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione a lui inflitta per i reati di furto aggravato e di guida in stato di ebbrezza con sentenza del Tribunale di Forlì in data 23 novembre 2004, esecutiva il 20 dicembre 2004. 2.Il Tribunale ha operato dette revoche per avere il S. riportato un’ulteriore condanna ad anni 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 cod. pen. (maltrattamenti in famiglia), artt. 582 e 585 cod. pen., comma 2 (lesioni personali aggravate), art. 609 bis e art. 609 septies cod. pen., comma 4, n. 4 (violenza sessuale), commessi in un arco di tempo ricompreso fra il 2003 ed il 2008; tali condanne erano state a lui inflitte con sentenza della Corte d’appello di Bologna del 14 maggio 2010, definitiva il 28 settembre 2010. 2. Secondo il Tribunale di Forlì dalla lettura della sentenza da ultimo citata era emerso che gli episodi di violenza sessuale, ritenuti di pari gravità e più gravi rispetto agli altri reati posti in continuazione, si fossero consumati dal gennaio al novembre 2008 e che per essi era stata prevista una pena base di anni 5 e mesi 6 di reclusione, si che ricorrevano sia le condizioni di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, sia le condizioni di cui all’art. 168 cod. pen. per far luogo alla revoca dell’indulto e della sospensione condizionale della pena, di cui sopra.

3. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Forlì ricorre personalmente per cassazione S.A., deducendo violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonchè motivazione illogica e contraddittoria, in quanto, dall’esame della sentenza della Corte d’appello di Bologna del 14 maggio 2010, era desumibile che gli episodi di violenza sessuale erano stati da lui commessi non fra il gennaio ed il novembre 2008, ma dal 2003 al 2008, si che la pena base avrebbe dovuto essergli ritenuta come comminata per gli episodi di violenza sessuale da lui commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006; pertanto, per la revoca dell’indulto, occorreva far riferimento solo all’aumento di pena in concreto a lui inflitto per i reati satellite commessi dopo l’entrata in vigore della citata L. n. 241 del 2006; e poichè detto aumento di pena era stato quantificato in misura inferiore ai due anni, il beneficio dell’indulto non avrebbe potuto essergli revocato.

Inoltre, una volta revocatagli la sospensione condizionale della pena concessagli con sentenza del Tribunale di Forlì in data 21 novembre 2004, la pena inflittagli con detta sentenza avrebbe potuto essergli condonata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da S.A. è infondato.

2. E’ noto che la pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto, in caso di reati riuniti col vincolo della continuazione commessi entro il quinquennio dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza, va individuata, con riferimento ai reati satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi e non con riferimento alla sanzione edittale minima prevista per le singole fattispecie criminose astrattamente considerate (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 21501 del 23/04/2009 dep. 22/05/2009, imp. Astone, Rv. 243380).

3. Nella specie il giudice dell’esecuzione ha revocato a S. A. il beneficio dell’indulto, concessogli L. 31 luglio 2006, n. 241, ex art. 1, comma 3, in quanto nel quinquennio successivo il medesimo aveva commesso altri reati, giudicati dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 14 maggio 2010, per i quali aveva conseguito la pena complessiva di anni 5 di reclusione. La revoca appare pienamente condivisibile, in quanto i reati giudicati con tale ultima sentenza sono stati contestati come commessi dal 2003 all’11 novembre 2008 e sono stati riuniti col vincolo della continuazione, si che, ai fini della revoca dell’indulto, occorreva tener conto della sanzione in concreto inflitta al S. per quella parte di reati commessi nel quinquennio successivo al 2 maggio 2006.

Ora, come esattamente rilevato dal provvedimento impugnato, dall’esame della sentenza della Corte d’appello di Bologna del 14 maggio 2010, emerge che tutti gli episodi di violenza sessuale, per i quali è stata inflitta la pena da ritenere quale pena base, sono stati commessi dal ricorrente nel corso del 2008, e quindi in epoca successiva al 2 maggio 2006, si che correttamente, ai fini della revoca del condono di cui alla L. n. 241 del 2006, è stata presa in considerazione la pena inflittagli perdetti reati.

4. Dal che consegue il rigetto del ricorso proposto da S. A., con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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