Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2012, n. 10894 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30-3/26-5-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda proposta da M.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine finale apposto al (primo) contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 12-6-1998/30- 9-1998 per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" e condannava la società a riammettere il M. nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni omesse con i relativi contributi a decorrere dal 2-9-1999.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

Il M. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.

La Corte d’Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 7-2-2007, rigettava l’appello della società ed in accoglimento dell’appello del M. e in parziale riforma della pronuncia di primo grado condannava la società al versamento delle retribuzioni (e delle contribuzioni omesse) dalla data della conversione del rapporto a tempo indeterminato, oltre rivalutazione e interessi.

In sintesi la Corte territoriale ha ritenuto la illegittimità del termine apposto al contratto de quo perchè stipulato oltre il limite temporale fissato dalle parti collettive (con gli accordi attuativi dell’acc. 25-9-97) e perchè la società non ha provato la effettiva sussistenza in concreto dell’esigenza dedotta.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi.

Il M. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società deduce che la fattispecie della "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" costituisce un’ipotesi autonoma prevista dall’art. 8 del ccnl ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 con riferimento alla quale le parti collettive non hanno previsto alcun termine finale di efficacia, essendo peraltro estranei al riguardo gli accordi attuativi dell’acc. az. 25-9-97 relativi alle "esigenze eccezionali" dallo stesso accordo integrativo previste.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, sul punto, anche contraddittorietà della motivazione, la quale, da un lato, afferma che il contratto de quo è stato stipulato per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" e, dall’altro, richiama l’accordo del 25-9-97 e i relativi accordi attuativi, riguardanti la diversa ipotesi delle "esigenze eccezionali".

Su entrambi i detti motivi, connessi fra loro, osserva il Collegio che, con riferimento ai contratti conclusi per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie – ipotesi autonoma già prevista dall’art. 8 del ccnl del 1994, che prescinde dall’ipotesi delle "esigenze eccezionali" (introdotta con l’accordo integrativo del 25-9-97 e disciplinata dai successivi accordi attuativi) – questa Corte, oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), in base al principio della "delega in bianco" conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha anche più volte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) confermato le sentenze di merito che avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Peraltro è stato anche precisato (v. fra le altre Cass. 28-3-2008 n. 8122) che "l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato".

Il sopra citato orientamento, ormai costante, di questa Corte (v.

anche fra le altre Cass. 30-11-2009 n. 25225, Cass. 7-4-2011 n. 7945), va qui confermato così accogliendosi i primi due motivi, restando assorbito il terzo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine e il risarcimento del danno.

L’impugnata sentenza, incentrata nella conferma della illegittimità del termine apposto al primo contratto (relativo al periodo dal 12-6- 98 al 30-9-98, v. pag. 8 e ss., mentre la data del 7-11-1998 erroneamente indicata a pag. 15 risulta inspiegabile, atteso che neppure corrisponde al secondo contratto pacificamente intercorso dal 1-12-1998 al 31-1-1999), va pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, la quale, statuendo anche sulle spese di legittimità, provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati, ad esaminare altresì le questioni relative alla legittimità o meno dei contratti a termine successivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *