T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-01-2012, n. 180 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Premette il Signor P.G., all’epoca dei fatti in servizio presso la prima compagnia della Guardia di finanza di Bari con il grado di brigadiere capo dopo essere stato richiamato in servizio dalla pensione fino al 31 dicembre 2001, di aver subito nel luglio del 2001 due sanzioni disciplinari e con esattezza:

1) un rimprovero, di cui al Provv. n. 7597/P dell’11 luglio 2001, inflittogli dal comandante della prima compagnia;

2) la consegna per giorni cinque, di cui al Provv. n. 8753/P in data 24 luglio 2001, inflitto anche questa volta dal suo diretto superiore.

Il ricorrente ripercorre le vicende che hanno provocato le due sanzioni nel seguente modo:

a) il 7 febbraio 2000 il ricorrente era stato comandato presso il porto di Bari al fine di verificare gli approdi e controllare il trasbordo delle merci nonché per svolgere vigilanza doganale;

b) alle 20,40 di quel giorno il ricorrente attendeva presso la banchina n. 1 che il catamarano "Maria Dolores" proveniente da Durazzo (Albania) ultimasse lo sbarco dei passeggeri al fine di effettuare la visita a bordo. Di lì a poco gli venne chiesto da un collega (il finanziere Colella) di sostituirlo temporaneamente nella sua postazione, cosa che avvenne, peraltro in un momento di rilevante caos;

c) già in precedenza egli aveva visto un collega (maresciallo Garroppo) in compagnia di altre persone a bordo di due autovetture e queste improvvisamente e a grande velocità si avviarono verso il traghetto "Laburnum" diretto a Bar (in Montenegro) con il predetto collega che faceva segno ai conducenti di salire;

d) sopraggiunse altro personale di polizia che dichiarò la provenienza furtiva delle due autovetture, di talché l’odierno ricorrente chiese al collega Garroppo, che peraltro era stato fino al 16 gennaio 2001 suo diretto superiore, ragione del suo comportamento e quindi riferiva telefonicamente i fatti al comandante della prima sezione operativa, terminando così il suo turno di servizio.

2. – Questi i fatti per come riferiti dal ricorrente nel ricorso introduttivo. Egli sostiene, dapprima con ricorsi gerarchici ed ora con gravame giurisdizionale, che dal comportamento mantenuto nella surriferita occasione non è dato di evincersi alcun atteggiamento disciplinarmente valutabile in senso sfavorevole e che, anzi, la procedura svolta nonché i provvedimenti sanzionatori sono affetti da evidenti illegittimità.

3. – Gli elementi documentali sui quali il Collegio può valutare la fondatezza o meno delle censure dedotte dal ricorrente consistono nella produzione che è stata provocata dall’adempimento all’ordinanza n. 1143 del 2001, con la quale il Tribunale ha chiesto il deposito dell’intero fascicolo disciplinare.

Dagli atti risulta che in data 20 ottobre 2001 il Comando regionale della Puglia della Guardia di finanza ebbe a stilare un rapporto nel quale veniva radiografata la vicenda che ha dato luogo all’adozione dei due provvedimenti disciplinari a carico del sottufficiale ricorrente e dal quale risulta che quest’ultimo:

a) non ha provveduto ad imporre l’ALT alle due autovetture che si dirigevano verso "un varco adibito esclusivamente all’entrata delle merci nel territorio italiano (…) omettendo di segnalare l’accaduto agli agenti di P.S. intervenuti successivamente sul luogo". Su detti fatti il brigadiere G. non ha provveduto a far pervenire alcun chiarimento scritto nelle 48 ore, come dovuto;

b) la richiesta di tali chiarimenti veniva rinnovata dal superiore diretto del G. in data 26 giugno 2001, precisandogli che si stava provvedendo disciplinarmente nei suoi confronti;

c) il sottufficiale G. piuttosto che riferire al suo diretto superiore sui fatti verificatisi 7 febbraio 2000 durante il turno 16.00/24.00 ne "notiziava direttamente il Comandante provinciale di Bari, non osservando la linea gerarchica";

d) da qui la constatazione delle due violazioni commesse dal sottufficiale, la prima consistente nel non avere intimato l’ALT al passaggio di due autovetture che tentavano di imbarcarsi su una motonave diretta all’estero e la seconda riferibile all’aver "saltato" la linea gerarchica nel comunicare notizie su quegli stessi fatti.

4. – Da quanto sopra riferito e per quel che emerge dalla lettura degli atti prodotti non si appalesano le illegittimità contestate con riferimento alla procedura svolta ed al tipo di sanzioni inflitte che paiono, all’evidenza, congrue rispetto al comportamento tenuto (secondo quanto emerge dalla documentazione e non smentito da altro elemento) dal sottufficiale il quale effettivamente ha posto in essere le due attività/omissioni contestategli.

Neppure emergono elementi utili per approfondire la contestata correttezza temporale dei passaggi istruttori che hanno caratterizzato il procedimento disciplinare svolto nei confronti dell’odierno ricorrente, tanto che appare corretta la valutazione già espressa dall’Amministrazione in sede di tutela giustiziale gerarchica.

5. – In relazione a quanto precede il ricorso in esame si manifesta infondato e va quindi respinto.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 21 aprile 2011 e del 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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