Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2012, n. 10890 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 19839 del 2004, il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da C.A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi tra le parti (il primo dei quali per il periodo 30-12-2000/20-1-2001, per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97), con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate.

La C. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda. La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata l’1-2-2007, in accoglimento dell’appello dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato con decorrenza 30-12-2000, con la conseguente sussistenza fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato dalla detta data, "ancora in atto", e condannava la società alla riammissione in servizio della C. e al pagamento in suo favore del risarcimento del danno nella misura di tutte le mensilità di retribuzioni globali di fatto a decorrere dal 28-2-2003, con rivalutazione interessi.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi. La C. ha resistito con controricorso.

Da ultimo è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 19-2-2009.

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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