Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 06-12-2011, n. 45331 Sanzioni penali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 29.09.2009 il Tribunale di Firenze in Pontassieve dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.S., V.C., B.P. per la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), perchè estinta per intervenuta sanatoria edilizia e li condannava alla pena di Euro 5.000 ciascuno per la contravvenzione di cui agli artt. 93 e 95 del suddetto decreto per avere eseguito lavori edilizi abusivi in zona sismica senza avere presentato all’ufficio regionale per la tutela del territorio il progetto relativo alle opere difformi da quello assentito in (OMISSIS).

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge per non avere il tribunale disposto l’esame di tutti i testimoni indicati nella lista della difesa, ammessi ma mai citati, senza adottare alcun provvedimento.

Il teste del PM, architetto D.P., aveva riferito che il proprio diretto superiore e responsabile del procedimento B., indicato come teste dalla difesa, gli aveva detto di avere ricevuto dal B. il progetto diretto all’Ufficio regionale del territorio, sicchè era decisivo l’esame del teste della difesa escluso, dopo l’ammissione, senza l’adozione di un provvedimento di revoca.

Denunciavano anche mancanza e manifesta illogicità della motivazione:

– sull’affermazione di responsabilità basata soltanto sulle dichiarazioni del teste escusso da cui emergerebbe che il progetto de quo non era stato depositato presso l’ufficio regionale prima dell’esecuzione delle opere difformi da quelle assentite. In realtà, il teste, pur avendo asserito che tale progetto non esisteva negli atti d’ufficio, aveva dichiarato che l’architetto B., suo superiore gerarchico, gli aveva detto che la documentazione era stata regolarmente depositata in tempi non sospetti, donde la necessità di escutere il B.;

S sull’omessa concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena che competevano loro per la modesta entità della violazione.

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

Va anzitutto esaminato, per ragioni sistematiche, il motivo sull’affermazione di responsabilità.

Ha affermato questa Corte nella sentenza della Sezione 6^ n. 10951/2006 RV. 233708 che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia:

– "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

– non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

– non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

– non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di un’autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione.

Nella specie, la motivazione della sentenza rispetta tali requisiti perchè il tribunale, dovendo valutare se gli imputati avessero presentato al competente ufficio regionale il progetto relativo alle opere difformi da quelle previste nel progetto assentito, ha escluso tale circostanza alla stregua della deposizione del teste D.P. che ha dato atto, compulsando gli atti d’ufficio, che tra essi non c’era alcuna attestazione di deposito.

L’assunto difensivo, secondo cui il documento sarebbe stato consegnato al responsabile del procedimento, come asserito dallo stesso teste, ragionevolmente non è stato ritenuto idoneo a supplire l’assenza di una formale attestazione di deposito da parte dell’Ufficio regionale del territorio anche perchè gli imputati non hanno prodotto copia di detta attestazione, donde l’implicito giudizio d’irrilevanza dell’esame del B. sfociato nell’anticipata chiusura dell’istruzione dibattimentale.

Il giudice, quindi, ha dato conto delle ragioni in fatto e in diritto poste a base della decisione con una motivazione succinta, ma completa e coerente.

Poichè la difesa non ha chiesto, con le conclusioni finali, le attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pene, il tribunale non era obbligato a motivare sul punto.

La contravvenzione, commessa il 17.10.2007, non è prescritta non essendo ancora decorso il termine massimo di anni cinque.

Per il rigetto del ricorso grava sui ricorrenti l’onere del pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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