Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 06-12-2011, n. 45422

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza in data 4 aprile 2011, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da O.D. S.H., ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dell’indagato con riguardo al delitto di tentato omicidio aggravato di cui al capo A), e ha sostituito la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari limitatamente al delitto di resistenza aggravata a pubblico ufficiale di cui al capo B).

A ragione il Tribunale ha addotto che gli elementi di prova raccolti non integravano i gravi indizi di colpevolezza dell’ipotizzato delitto di tentato omicidio dei pubblici ufficiali, V. e C., rispettivamente assistente ed agente scelto della polizia di Stato, intervenuti nell’abitazione dell’indagato per sedare una lite esplosa tra lo stesso O., già agli arresti domiciliari per altri fatti (tentato omicidio e sfruttamento della prostituzione), e la sorella, poichè, pur avendo l’ O. brandito un grosso coltello da cucina all’indirizzo dei due poliziotti, mostrando di voler attingere parti vitali dei loro corpi, come il collo del V. e lo sterno del C., subito dopo egli aveva diretto l’arma contro se stesso compiendo atti di autolesionismo, ferendosi con il vetro di un bicchiere rotto e, infine, ingerendo candeggina.

Col detto comportamento, culminato nella minaccia ai poliziotti di colpirli con il suo sangue di persona seriopositiva, zampillante dalle ferite che si era procurato, l’ O. avrebbe dimostrato che il proprio intento era solo quello di respingere gli operatori di polizia, da lui percepiti come persecutori anche perchè già in precedenza arrestato, il 5 gennaio 2011, per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente aggravamento della custodia domiciliare in custodia carceraria, e, quindi, assolto dai medesimi reati all’esito di giudizio direttissimo.

D’altronde, ha anche argomentato il Tribunale, se la volontà dell’ O. fosse stata effettivamente omicida, egli avrebbe colpito i suoi avversari col grosso coltello impugnato e non avrebbe subito desistito dall’azione, senza arrecare ai poliziotti neppure un graffio.

Quanto all’altro delitto di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di cui il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, le pur riconosciute esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desumibile dalla personalità violenta dell’ O., sono state ritenute adeguatamente fronteggiabili con la misura degli arresti domiciliari dell’indagato presso l’abitazione della madre, non risultando violazioni delle prescrizioni impostegli durante il periodo di custodia domiciliare sino a quel momento subita.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale, con unico motivo, lamenta promiscuamente la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità manifesta della motivazione, censurando in particolare l’affermazione del Tribunale, laddove, da un lato, riconosce la verità di quanto sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza custodia le genetica, e, cioè, che l’ O., impugnando un grosso coltello, lo brandì più volte all’indirizzo dei poliziotti -intervenuti su richiesta di sua sorella- mostrando di volere attingere parti vitali dei loro corpi, e, dall’altro lato, ritiene che la complessiva dinamica dell’azione deponga per l’assenza di un’effettiva volontà omicida, specialmente in ragione dei successivi atti di autolesionismo posti in essere dall’ O..

Il vizio logico, sotteso alla detta argomentazione, starebbe nella pretesa di valutare l’Idoneità e l’univocità degli atti compiuti ex post e non, come dovuto, ex ante sulla base di un giudizio prognostico fondato sulle specifiche modalità del caso concreto, svuotando così di contenuto il tentativo criminoso, che, seguendo il ragionamento del Tribunale, resterebbe sempre escluso dalla mancata produzione dell’evento.

Parimenti illogica e contraddittoria sarebbe l’esclusione della custodia cautelare In carcere con riguardo all’altro reato di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dall’uso del coltello, sul presupposto dell’idoneità della più blanda misura degli arresti domiciliari a fronteggiare le esigenze cautelari ovvero il concreto pericolo di reiterazione di comportamenti violenti, e ciò per la rilevata osservanza delle prescrizioni imposte all’ O., già agli arresti domiciliari per altra causa, affermazione, quest’ultima, in palese contrasto con la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di resistenza aggravata a pubblico ufficiale commesso proprio in costanza della custodia domestica e tale da giustificare, secondo il ricorrente, l’applicazione della misura cautelare più rigorosa.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato limitatamente al denunciato vizio di motivazione con riguardo alla dichiarata idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari a contenere la riconosciuta personalità violenta dell’ O. ed a prevenire il concreto pericolo di commissione di delitti con uso della violenza; non è, invece, fondato laddove contesta la motivazione della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al delitto di tentato omicidio, avendo il Tribunale, con argomentazioni adeguate e coerenti, immuni da errori giuridici e strappi logici, escluso che il comportamento etera ed auto aggressivo del prevenuto fosse diretto ad uccidere i verbalizzanti, intervenuti nell’abitazione dove l’ O. si trovava agli arresti domiciliari, correttamente desumendo l’inesistenza del dolo omicidiario dalla complessiva condotta del prevenuto diretta solo ad opporsi all’intervento degli operatori di polizia.

4. Riguardo alla scelta della misura, pur attribuendo l’art. 275 cod. proc. pen. al giudice ampi poteri discrezionali con riguardo alla specifica idoneità di essa a soddisfare nel caso concreto le esigenze cautelari, la formulazione del giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura prescelta rispetto alle esigenze da soddisfare è incensurabile solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico-giuridici.

Nel caso in esame sussiste la denunciata contraddittorietà giustificativa, perchè l’individuazione della misura degli arresti domiciliari come adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari di prevenzione specifica del concreto pericolo che l’ O. commetta gravi delitti con uso di mezzi di violenza personale, ovvero reati della stessa specie di quello per cui si procede, è fondata dal Tribunale sulla precedente osservanza delle prescrizioni inerenti alla custodia domiciliare, già applicata all’ O. per altri fatti (tentato omicidio e sfruttamento della prostituzione), pur risultando il più recente delitto di resistenza aggravata a pubblico ufficiale commesso dall’indiziato proprio durante la soggezione alla medesima misura, nel contesto di una violenta lite con la sorella determinante l’intervento delle forze dell’ordine, ciò che esclude, in radice, il comportamento regolare e osservante delle prescrizioni attribuito dal Tribunale all’ O. per giustificare la rinnovata applicazione della custodia domiciliare anche per il delitto successivo.

Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al giudizio di adeguatezza della misura cautelare personale, con rinvio per nuovo esame al Tribunale, che, nella motivazione della scelta della misura da applicare in concreto, si uniformerà ai canoni di doverosa coerenza del discorso giustificativo qui richiamati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza delle disposta misura e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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