Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2012, n. 10887 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1194, dell’11 settmbre 2009, rigettava l’appello proposto dall’avv. S. S., nei confronti del fallimento della società Promes srl, avverso la sentenza n. 3704/07 del Tribunale di Catania.

2. L’avv. S., con ricorso depositato il 7 marzo 2005, aveva adito il Tribunale, asserendo di essere difensore di L.F. S., come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, proponendo domanda per insinuazione tardiva di credito allo stato passivo del fallimento Promes srl.

Chiedeva, quindi, che il L.F., già ammesso al passivo per le somme dovute a titolo di TFR, fosse ammesso al passivo, per le somme dovute a titolo di ferie, festività, rol e preavviso, per la somma di Euro 4.048,09.

Il Tribunale, in quanto non risultava conferita la procura alle liti al difensore, dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione attiva, condannando l’avv. S.S. al pagamento delle spese processuali.

3. L’avv. S. impugnava la sentenza di primo grado, deducendo che per mero errore materiale nel ricorso per insinuazione tardiva si era fatto riferimento alla procura apposta a margine dello stesso, mentre doveva indicarsi la procura in atti, in quanto la stessa risultava conferita a margine del ricorso per insinuazione tempestiva.

4. La Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione, affermava che la procura rilasciata a margine del ricorso per l’ammissione tempestiva, con la quale si attribuivano al procuratore "tutti i poteri inerenti al mandato", non poteva ritenersi valida anche per la domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo.

5. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre, nei confronti della Curatela del fallimento della società Promes srl, l’avv. S.S. prospettando due motivi di ricorso.

6. L’intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Occorre premettere che la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’impugnazione ritenendo che la procura speciale alle liti, rilasciata a margine del ricorso per l’ammissione tempestiva al passivo e che attribuiva al procuratore "tutti i poteri inerenti al mandato", non poteva ritenersi valida anche per l’autonoma domanda di insinuazione tardiva.

1.1. Il giudice di secondo grado ha affermato che i ricorsi L. Fall., ex artt. 93 e 101, danno luogo a due procedimenti, aventi entrambi ad oggetto l’ammissione di crediti allo stato passivo, ma del tutto differenti e distinti tra loro e diversamente disciplinati quanto al rito, tanto da non potere ritenere che l’uno costituisca una fase dell’altro, essendo, tra l’altro, previsto in caso di rigetto un diverso regime anche impugnatorio, in senso lato, per gli stessi.

2. Tanto precisato, si passa all’esame delle censure formulate.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e 101 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – insinuazione ordinaria e tardiva (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ad avviso del ricorrente, quanto affermato dalla Corte d’Appello, in ordine al fatto che i ricorsi L. Fall., ex artt. 93 e 101, danno origine a due procedimenti distinti e differenti, sarebbe in contrasto con la sentenza di questa Corte n. 7661 del 2006, per la quale gli stessi costituiscono fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e dell’art. 182 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), omessa, insufficiente, contraddirteli a motivazione circa un punto decisivo della controversia – procura alle liti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Rileva il ricorrente che la procura sarebbe sempre esistita, in quanto quella conferita per il ricorso per ammissione ordinaria non veniva richiamata per mero errore materiale, intendendosi ad essa fare riferimento, ma la stessa doveva ritenersi valida anche per l’insinuazione tardiva, come avviene con riguardo alle fasi di altri procedimenti (per il giudizio di merito dopo quello cautelare, per il giudizio di appello, per la fase di esecuzione).

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

3.1. Com’è noto, con il procedimento di insinuazione tardiva, al pari di quello di ammissione tempestiva (L. Fall., artt. 93 e 101, nel testo anteriore alla novella del 2007, applicabili ratione temporis), si fanno valere nel fallimento diritti suscettibili di essere ammessi al passivo (Cass., sentenza n. 7401 del 1997, ord. n. 20048 del 2010).

3.2. Come ricordato dal ricorrente, questa Corte (Cass., sentenza n. 7661 del 2006, si v. anche Cass., sentenze n. 24049 del 2006 e n. 3535 del 1988) ha statuito che: E’ principio assolutamente pacifico in giurisprudenza che l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare (principio estendibile anche alle insinuazioni tardive in progressione successiva) sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale sicchè, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base al criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria, con la conseguente inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva, che abbia identità di petitum e di causa petendi con quella per l’ammissione tempestiva.

Tale statuizione, che ha carattere sostanziale e non processuale, determinando l’unitarietà dell’accertamento giurisdizionale il giudicato interno, non è contraddetta dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania, che motiva la propria decisione con riferimento alla diversa disciplina processuale dei procedimenti per ammissione ordinaria e per insinuazione tardiva, nè, comunque, è dirimente rispetto alla fattispecie in esame che riguarda il conferimento della procura speciale alle liti.

3.3. Nel caso in esame (crediti per ferie, festività, rol e preavviso, rispetto al credito per TFR), oltre alla differente disciplina processuale dei procedimenti, richiamata dal giudice di secondo grado, proprio l’autonomia della causa petendi e del petitum esclude un rapporto di prodromicità o consequenzialità tra la domanda di ammissione tempestiva al passivo e quella di insinuazione tardiva, di tal che la procura speciale alle liti rilasciata per l’ammissione ordinaria al passivo fallimentare non può estendere i suoi effetti rispetto al ricorso per insinuazione tardiva.

Nè, quindi, nella fattispecie in questione, può trovare applicazione la giurisprudenza formatasi con riguardo all’estensione dello ius postulandi in riferimento, ad es., al rapporto tra processo di cognizione e processo di esecuzione (cfr., Cass., sentenza n. 26296 del 2007), e tra giudizio di primo grado e giudizio di appello (cfr., Cass., sentenza n. 24092 del 2009).

3.5. Correttamente, pertanto, e con congrua e logica motivazione, che si sottrae alle censure proposte, integrata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, come sopra indicato (punto 3.3.), la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’impugnazione, ritenendo inammissibile il ricorso per insinuazione tardiva in ragione dell’inesistenza della procura alle liti.

4. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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