Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 06-12-2011, n. 45421 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento è ricorrente avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, pubblicata il 22 novembre 2010, con la quale è stata applicata la disciplina del reato continuato, a norma dell’art. 671 cod. proc. pen., a favore di F.S.L. con riguardo ad analoghi fatti di ricettazione di assegni, oggetto di tre sentenze di condanna, con rideterminazione della pena finale di anni tre di reclusione ed Euro 1.950,00 di multa.

2. Il ricorrente contesta la competenza a provvedere del predetto Tribunale poichè l’ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 11 febbraio 2009, divenuta irrevocabile il 30 settembre 2010, e chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con i provvedimenti consequenziali.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Come ha correttamente rilevato il Pubblico ministero presso questa Corte, la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 11 febbraio 2009, divenuta irrevocabile per ultima, si è limitata a riformare solo quoad poenam la sentenza del Tribunale di Benevento, sez. distaccata di Guardia Sanframondi, emessa il 14 febbraio 2005, cosicchè, a norma dell’art. 665 cod. proc. pen., comma 2, il giudice dell’esecuzione competente è il Tribunale di Benevento, che, pertanto, ha legittimamente emesso l’ordinanza impugnata.

4. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza provvedimenti accessori, trattandosi di impugnazione proposta dal Pubblico ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *