Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 06-12-2011, n. 45420 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da X.S.H. diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento ai fatti oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili: la prima emessa dal Tribunale di Catania, il 16/10/2008, di condanna dello X. alla pena di anni tredici di reclusione per il delitto continuato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana e di cessione continuata in concorso di marijuana, con compiti di raccordo logistico, fornitura e commercio della medesima sostanza (fatti commessi in Catania e provincia e in altre parti del territorio nazionale fino al settembre 2003); la seconda sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, il 27/03/2009, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, di condanna dello X. alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione per il delitto continuato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana e di commercio continuato delle medesime sostanze, con compiti di fornitore e procacciatore (fatti commessi in Catania e provincia e in altre parti del territorio nazionale fino al febbraio 2003).

A ragione la Corte territoriale ha addotto che, nonostante l’omogeneità delle condotte, la contiguità temporale tra esse, l’identità del bene giuridico offeso e l’analogia del ruolo esercitato dal condannato, essendo lo X. inserito in una più ampia organizzazione operante a livello internazionale, non poteva ritenersi che quest’ultimo, nel momento in cui aveva aderito alla prima delle due associazioni catanesi, ponendosi come fornitore e procacciatore di marijuana per conto della stessa, avesse nel contempo ideato, seppure a grandi linee, di partecipare anche ad altro diverso sodalizio, operante nel medesimo territorio, quale procacciatore e fornitore sia di marijuana che di cocaina, "dipendendo la dinamicità della formazione dei gruppi associativi e l’adesione agli stessi dalla novità delle situazioni che di volta in volta si creano" (così, testualmente, l’ordinanza in esame, a pag.

4).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso a questa Corte lo X., tramite il suo difensore di fiducia, il quale deduce due motivi.

2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge in punto di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen., comma 2, in tema di "medesimo disegno criminoso", che sarebbe stato escluso, nell’ordinanza impugnata, per la ritenuta diversità delle due associazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, la supposta non contestuale adesione del condannato ad esse, e la negata preventiva programmazione di ogni singolo reato, elementi, tutti, estranei alla corretta applicazione della disciplina del reato continuato per cui assume rilievo determinante la unitarietà del fine sotteso alla ideazione e deliberazione iniziale, non necessariamente analitica, di una pluralità di condotte criminose.

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale dato ragione della mancata rilevanza attribuita ai plurimi e convergenti elementi indicativi dell’unitario disegno criminoso collegante i fatti giudicati, che sarebbe stato escluso con una motivazione del tutto formale e astratta.

3. Il difensore del ricorrente, avvocato Nino Marazzita, ha tempestivamente depositato un’articolata memoria difensiva in cui confuta le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, ed insiste nella richiesta di accoglimento del gravame.

Risultano pervenute anche note per l’odierna udienza, a firma dell’altro difensore del ricorrente, avvocato Giovanni Aricò, ad ulteriore sostegno dei motivi di ricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

Ad avviso del collegio, più che la violazione di legge denunciata, sussiste il dedotto vizio di motivazione dell’impugnata ordinanza, considerato che la Corte di merito, dopo avere correttamente richiamato la giurisprudenza in tema di applicazione della disciplina del reato continuato ed avere puntualmente elencato gli elementi indicativi dell’unicità del disegno criminoso, tutti ricorrenti nel caso in esame, ovvero l’omogeneità delle condotte illecite, la contiguità spaziotemporale di esse, l’identità del bene giuridico offeso, l’analogia del ruolo dello X. nelle due associazioni – dipendente dal suo inserimento in una più ampia organizzazione operante a livello internazionale- col compito di rifornire di sostanze stupefacenti le associazioni dedite, nel territorio catanese, al traffico della droga, contraddittoriamente esclude l’identità del disegno criminoso sulla base della mera diversità della compagine dei due sodalizi e della parziale non coincidenza delle sostanze stupefacenti trafficate dall’una e dall’altra associazione (solo marijuana in un caso, e marijuana e cocaina nell’altro), con un richiamo del tutto avulso dalle risultanze di causa, per come indicate nella medesima ordinanza, alla "dinamicità della formazione dei gruppi associativi" e all’adesione ad essi dipendente dalla "novità delle situazioni che di volta in volta si creano".

In particolare, la Corte di merito non precisa gli elementi concreti che la inducono a ritenere che lo X., nel momento dell’adesione alla prima delle due associazioni locali come fornitore di marijuana alla stessa, non avesse nel contempo ideato e voluto la partecipazione anche ad altro sodalizio, operante nella medesima sede, quale fornitore sia di marijuana che di cocaina, così operando una scissione temporale nell’appartenenza dell’istante alle due associazioni che non trova riscontro negli elementi indicati dalla stessa ordinanza (risulta, invero, contestata solo la data di cessazione della consumazione dei reati per cui è condanna, e non anche quella di inizio di essa) e disconoscendo, altresì, la coerenza delle plurime condotte associative "locali" con il fine della più vasta organizzazione internazionale, dedita al traffico di sostanze stupefacenti, di primigenia appartenenza dello X..

5. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania che provvederà uniformandosi a quanto rilevato nella presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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