Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 06-12-2011, n. 45419

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

l. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha ammesso C.C., condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 12 ottobre 2007 per violazioni urbanistiche e violazioni di sigilli, commesse fino al 2006, con pena residua da espiare di anni due e mesi otto di reclusione sulla maggiore pena subita di anni tre e mesi tre, alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, prescrivendogli, tra l’altro, di demolire il manufatto abusivo di cui alla predetta sentenza di condanna nel termine di espiazione della pena, sottolineando la rilevanza dell’osservanza della medesima prescrizione ai fini della estinzione della pena.

2. Avverso la suddetta ordinanza, limitatamente alla prescrizione sopra riportata, ha proposto ricorso per cassazione il C., tramite il difensore di fiducia, il quale, dopo aver premesso la proponibilità del ricorso per cassazione avverso l’imposizione da parte del Tribunale di sorveglianza di prescrizioni illegittime, applicate in sede di ammissione alle misure alternative alla detenzione, denuncia l’illegittimità dell’ordine di demolire il manufatto abusivo, impartitogli con le prescrizioni dell’affidamento in prova al servizio sociale, citando i precedenti giurisprudenziali di questa Corte a favore della tesi sostenuta e chiedendo, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza, senza rinvio, limitatamente alla contestata prescrizione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, fra le prescrizioni che accompagnano l’affidamento in prova al servizio sociale non può ricomprendersi, nel caso di soggetto condannato per illecito edilizio, la demolizione delle opere da lui abusivamente realizzate, la quale non rientra nel novero di quelle tipizzate dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, commi 5, 6 e 7, (cosiddetto "ordinamento penitenziario", abbreviata in Ord. Pen.). La suddetta prescrizione, infatti, è al di fuori dello schema legale, in quanto non riguarda nè i rapporti dell’affidato con il servizio sociale, nè il genere di vita che dovrà tenere nel corso della misura, nè l’astensione da attività illecite e neppure, per analogia, l’adoperarsi in favore della vittima del reato, non essendo quest’ultima individuabile in rapporto alla contravvenzione urbanistica (conformi: Sez. 1, n. 48147 del 26/11/2003, dep. 17/12/2003, Lapadula, Rv. 226472; Sez. 1, n. 1608 del 24/02/1999, dep. 15/04/1999, Rizzuti, Rv. 213514).

Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione della demolizione del manufatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione della demolizione del manufatto.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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