T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 174 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stato impugnato il decreto rettorale con cui il prof. A.O. è stato collocato quiescenza .

Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2009 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato in relazione al danno grave ed irreparabile.

All’udienza pubblica del 16 novembre 2011 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al presente ricorso.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

Infatti, non sussiste più alcun interesse concreto ed attuale della parte alla decisione del presente ricorso.

La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso giurisdizionale, infatti, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Consiglio di stato, sez. V, 10 settembre 2010 , n. 6549).

In considerazione della complessità delle vicende in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente, Estensore

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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