Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10881 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del gennaio 2006 che, accogliendo parzialmente il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento, ha confermato l’accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali per L. 10.167.184 proposta da D.S. ma ha rigettato la domanda riconvenzionale di danni da questi proposta.

Resiste con controricorso il D., proponendo tre motivi di ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza sono preliminarmente riuniti.

2.- Con il primo motivo il ricorrente principale, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 cod. civ., si duole dell’accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo in ragione, secondo la Corte di Appello, del fatto che dagli atti di causa emergerebbe una sua scarsa diligenza nell’espletamento dell’incarico.

2.1.- Il mezzo è inammissibile, sia perchè il ricorrente invoca, in sostanza, una diversa valutazione del materiale probatorio sottoposto al giudice di merito, sia perchè comunque il mezzo si fonda su una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta in sentenza e fondata, in gran parte, su documenti mai prodotti ("diversi atti notori"), sia, infine, perchè, in spregio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non si dice dove, in atti, sia rinvenibile il verbale n. 37 de 7/4/89 della Commissione Edilizia de Comune di San Lupo, su cui il mezzo in parte si fonda.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., della compensazione delle spese di secondo grado.

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile. Questa Corte ha infatti affermato che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008, n. 406).

4.- Il ricorso principale va perciò dichiarato inammissibile. Ne consegue l’inefficacia del ricorso incidentale, tardivo in quanto notificato il 18 aprile 2007, rispetto a sentenza depositata il 24 gennaio 2006.

A ragione della soccombenza reciproca appare equo compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace l’incidentale; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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