Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 06-12-2011, n. 45329

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1.06.2010 il Tribunale di Lecce condannava B.B. alla pena di Euro. 200 d’ammenda quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 462 del 2001, art. 4, per avere, quale titolare di centro estetico e di benessere, omesso di sottoporre l’impianto elettrico di messa a terra a verifica periodica quinquennale (accertamento del (OMISSIS)).

Proponeva appello l’imputata deducendo che non vi è continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 40 e 328 e quella introdotta con il D.P.R. n. 462 del 2001.

Il tribunale aveva assunto la disposizione abrogata quale parametro di riferimento per il giudizio di colpevolezza donde l’illegittimità della condanna.

Osservava che era stata condannata per un fatto non contestatole con violazione dei diritti di difesa.

Essa, poi, aveva agito in buona fede essendo certa dell’efficienza dell’impianto che, dopo l’ispezione, era stato sottoposto a verifica dalla ditta Pisacane.

Inoltre la pena andava ridotta per la riparazione integrale del danno e, comunque, convertita nella "penapecuniaria" sic. Gli atti venivano trasmessi a questa Corte ai sensi dell’art. 568 c.p.p., n. 4.

L’impugnazione è manifestamente infondata e deve essere dichiarata inammissibile con le conseguenze di legge.

E’ orientamento di questa Corte che "le condotte previste dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, art. 2 (divieto di messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferici, prima della verifica eseguita dall’installatore), già contemplate dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 40 e 328, espressamente abrogati dal D.P.R. n. 462 del 2001, art. 9, comma 1, lett. a), continuano a essere penalmente sanzionate dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, lett. c), applicabile alla nuova fattispecie per effetto del richiamo contenuto nel citato D.P.R., art. 9, comma 2, atteso il rapporto di continuità normativa tra il D.P.R. n. 462 del 2001, art. 2 e le disposizioni abrogate" Sezione 3^ n. 22843/2007 Ud. (dep. 12/06/2007) RV. 236951;

n. 35381/2003 RV. 226224; n 26389/2005; 2947/2004.

E’ stato, infatti, puntualizzato che il precetto di cui agli abrogati D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 40 e 328, ha trovato continuità normativa nelle nuove disposizioni del D.P.R. n. 462 del 2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

Il D.P.R. n. 462 del 200, art. 9 recita testualmente, al comma 1, che sono abrogati il D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 40 e 328, ma al comma 2 (Messa in esercizio e omologazione dell’impianto"), dispone testualmente che riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi s’intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento, sicchè, per quanto riguarda il caso in esame, la sanzione penale relativa agli abrogati artt. 40 e 328, contenuta nel D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, comma 1, lett. c), è ora relativa alle nuove disposizioni.

Per quanto concerne il fatto ritualmente contestato all’imputata va osservato che dal 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e di far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per: impianti elettrici di messa a terra;

per installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; per impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Per le verifiche di legge, mentre precedentemente al D.P.R. n. 462 del 2001 era compito dell’ISPELS effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni due anni (verifica biennale) per gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione; per gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di: a) cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.) b) ambienti a maggior rischio in caso d’incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, c) locali adibiti a uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.) e ogni cinque anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Le verifiche degli impianti oggetto del D.P.R. n. 462 del 2001 possono essere effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica Europea UNI CEI, o in alternativa dalle Asl o dall’Arpa.

Non sono valide quindi, ai fini del D.P.R. n. 462 del 2001, le verifiche effettuate da professionisti o imprese instai latrici.

Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’organismo d’ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Da quanto esposto emerge la palese infondatezza dell’impugnazione che propone doglianze erronee e in punto di fatto avverso la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico- giuridici, essendo stati specificati gli elementi probatori emersi a carico dell’imputata e confutata ogni obiezione difensiva, con logica motivazione che non può essere censurata.

Ha, infatti, accertato il Tribunale che l’imputata, titolare di centro estetico e, quindi, tenuta all’osservanza degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia d’impianti elettrici di messa in terra, ha omesso di richiedere la verifica periodica quinquennale dell’impianto e non ha ottemperato alla prescrizione di richiedere la verifica all’ARPA entro cinque giorni dalla notifica, donde la sicura configurabilità del reato dovendo categoricamente escludersi la dedotta buona fede e la rilevanza della verifica dalla predetta affidata a un soggetto non abilitato.

Palesemente infondate e generiche sono le doglianze relative all’asserita avvenuta integrale riparazione del danno; alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria è stata irrogata l’ammenda e all’applicazione delle attenuanti generiche che il Tribunale ha concesso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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