Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10880 Ultrapetizione ed extrapetizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Milano del novembre 2005 che, in sede di appello avverso a sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Milano, ha respinto il gravame della L., confermando il rigetto della domanda di costei, intesa alla restituzione, da parte del convenuto P., della somma di Euro 2.794,39, ridotta ad Euro 2.587,27 per farla rientrare nella competenza del Giudice di Pace, da questi ottenuta ponendo all’incasso cambiali per L. 8.700.000, girategli dalla L. a garanzia della restituzione di un mutuo di L. 3.000.000.

Il P. non si è costituito.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Si duole del fatto che il Tribunale abbia evidentemente ritenuto che la sua domanda avesse ad oggetto la restituzione dei titoli dati in garanzia, laddove invece aveva ad oggetto la restituzione, da parte del mutuatario, a titolo di ingiustificato arricchimento, di quanto eccedente la somma data a mutuo, ottenuta ponendo all’incasso i suddetti titoli.

1.1.- Il primo motivo è fondato.

Il giudice di merito, dopo avere qualificato come "indebito arricchimento della controparte" la domanda svolta dalla L., intesa ad ottenere quanto ottenuto in più dall’appellato mettendo all’incasso i titoli dati in garanzia, dimostra in realtà di pronunciarsi sulla (diversa) domanda di restituzione dei titoli stessi, osservando che l’attrice "non ha fornito la vera prova, che nella sostanza le incombeva, (…) di avere rimborsato la somma di L. 3.000.000 all’appellato; fatto al quale era condizionata la restituzione, da parte di quest’ultimo, degli effetti cambiari avuti a garanzia del pagamento del mutuo".

Deve pertanto concludersi che il giudice di merito non si è in realtà pronunciato sulla domanda di arricchimento senza causa proposta (secondo la sua stessa interpretazione) dalla odierna ricorrente bensì su una domanda diversa, non proposta.

2.- Resta assorbito il secondo motivo, attinente all’onere della prova.

3.- Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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