Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 06-12-2011, n. 45416

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 19.1.2011 il Tribunale di sorveglianza di Taranto provvedendo sull’istanza avanzata da R.C. volta all’ammissione alla misura alternativa della semilibertà, nel merito rigettava la richiesta ritenendo l’attuale pericolosità del condannato incompatibile con la misura richiesta; Inoltre, rilevava che la pena residua da espiare era superiore ai limiti di legge, dovendosi escludere dal computo il quantum di pena espiata in relazione alla condanna per i reati per i quali l’ammissione alle misure alternative è preclusa.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il R., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del tribunale della memoria e della documentazione allegata alla stessa prodotta dalla difesa al fine di dimostrare: il positivo percorso trattamentale nei diciotto anni di detenzione del R.; la valutazione positiva contenuta nelle relazioni di sintesi; la conclusione di un procedimento pendente con la sentenza di assoluzione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Premesso che il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità dell’istanza in ragione del limite di pena previsto dalla legge, deve rilevarsi che le doglianze rappresentate, in parte generiche, non sono autosufficienti.

E’ inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 5, n. 11910, 22/01/2010 Casucci, rv. 246552).

Invero, il tribunale ha tenuto conto del risultato positivo del percorso trattamentale del R., ma ritenuto che fosse superato dalla valutazione di attuale pericolosità desunta dalle gravi pendenze giudiziarie con conseguente necessità di prosecuzione del trattamento in stato di detenzione.

A fronte di ciò, il ricorrente non ha indicato elementi oggettivi inidonei a contraddire la valutazione del tribunale in ordine alla attuale pericolosità del condannato facendo riferimento a circostanze ed atti indicati genericamente e non allegati.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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