Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10878 Opposizione del terzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. La C.L.C. Centro Lavorazioni Carni s.r.l. intentò – con atto notificato il 22.12.98 – espropriazione presso terzi ai danni della debitrice P.M.R. e del terzo debitore Banca Popolare di Verona Banco S. Geminiano e Prospero c.r.l. (oggi Banco Popolare di Verona e Novara s.c. a r.l.) presso il tribunale di Verona, nel corso della quale quest’ultima rese due distinte dichiarazioni, con cui ammise tra l’altro di detenere in deposito titoli per L. 300 milioni, sottoposti però a pegno in suo favore a garanzia dell’esposizione della P.; all’esito, il g.e.

pronunziò ordinanza di assegnazione – tra l’altro – delle somme recate dai detti libretti: ma la banca pignorata dispiegò opposizione, ai sensi degli artt. 619 e 620 o, in subordine, artt. 617 o 615 cod. proc. civ..

1.2. Fu sospesa l’esecutorietà dell’ordinanza impugnata e, proseguito il giudizio nei confronti della curatela della creditrice, nel frattempo dichiarata fallita, sopraggiunse altresì un atto di rinuncia di quest’ultima alla procedura esecutiva, seguito dalla pronuncia di estinzione di questa: in forza della quale ultima il tribunale scaligero, con sentenza 22.2.00, dichiarò l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione.

1.3. Interpose gravame la curatela: e, sempre nella contumacia della debitrice P., la corte di appello di Venezia ha escluso l’applicabilità alla fattispecie di assegnazione di crediti della norma dell’art. 620 cod. proc. civ.; e, ritenuti assorbiti gli altri motivi di gravame e "inesaminabili in appello le considerazioni riproposte dall’appellata costituita ex art. 346 c.p.c. a sostegno della opposizione agli atti esecutivi", ha dichiarato inammissibile per tardività la dispiegata opposizione di terzo, compensando le spese del doppio grado per la sussistenza di giusti motivi.

1.4. Per la cassazione della sentenza della corte lagunare, pubblicata il 9.3.06 con il n. 429, ricorre ora il Banco Popolare di Verona e Novara s.c. a r.l., affidandosi a cinque motivi; resiste con controricorso, dispiegando a sua volta ricorso incidentale articolato su di un motivo, la Curatela del fallimento della C.L.C. Centro Lavorazioni Carni s.r.l.; non svolge attività difensiva in questa sede P.M.R.; sia la ricorrente che la controricorrente depositano memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

2. La ricorrente – già terza pignorata e quale titolare di diritto di pegno sui titoli dichiarati in suo possesso – articola cinque motivi di doglianza ed in particolare:

2.1. con un primo motivo – rubricato "violazione dell’art. 632 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 laddove si subordina la sua applicabilità all’ammissibilità dell’opposizione di terzo" – essa conclude con il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se, in applicazione dell’art. 632 c.p.c., la rinuncia agli atti da parte del creditore procedente (depositata dopo 1’ordinanza di assegnazione di somme nell’ambito di esecuzione presso terzi, mentre l’esecutorietà dell’ordinanza di assegnazione era sospesa nel l’ambito del procedimento di opposizione radicato dal terzo pignorato sia come opposizione di terzo, che agli atti esecutivi, che all’esecuzione) con conseguente dichiarazione di estinzione del processo esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione, non impugnata, comporti la cessazione degli obblighi di pagamento a carico del terzo pignorato, previsti dall’ordinanza di assegnazione, indipendentemente dall’ammissibilità o meno dell’opposizione del terzo pignorato, valorizzando, comunque, la pendenza oltrechè dell’opposizione, di terzo, anche di quella agli atti esecutivi o all’opposizione con conseguente necessità che l’opposizione radicata dal terzo pignorato si concluda con dichiarazione di inefficacia dell’ordinanza di assegnazione, a seguito della rituale estinzione della procedura esecutiva per rinuncia agli atti del procedente";

2.2. con un secondo motivo – rubricato "violazione dell’art. 620 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 laddove si esclude che possa riguardare anche l’ipotesi di assegnazione di un credito oltre a quella di vendita del bene mobile pignorato" – essa conclude con il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se, in applicazione dell’art. 620 c.p.c., nell’ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi di un credito, sia ammissibile l’opposizione di terzo dopo il deposito di ordinanza con cui si assegna il credito, ma prima della sua esecuzione";

2.3. con un terzo motivo – rubricato "violazione dell’art. 111 Cost.

e dell’art. 132 c.p.p., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove è totalmente omessa la motivazione della decisione ove si respingono le domande proposte dall’appellata ex art. 346 c.p.c." – essa formula il seguente quesito "dica la Corte che la sentenza d’appello che qualifichi, come "inesaminabili in appello" le domande proposte dall’ appellata ex art. 346 c.p.c, senza esporre i motivi di tale decisione, viola l’art. 111 Cost. e l’art. 132, n. 4 ed è pertanto nulla e in parte qua";

2.4. con un quarto motivo – rubricato "violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" – essa formula il seguente quesito: "dica la Corte, che la sentenza che ometta di decidere sulle domande riproposte dall’appellata ex art. 346 c.p.c. in appello, viola l’art. 112 c.p.c., che obbliga il giudice a pronunciare su tutta la domanda";

2.5. con un quinto motivo – rubricato "violazione dell’art. 346 c.p.c. (o art. 343 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove non si ritengono esaminabili in appello le domande riproposte dall’appellata ex art. 346 c.p.c." – essa conclude con il seguente quesito di diritto: "dica la Corte nel caso in cui: a) le domande od eccezioni svolte dalla parte vittoriosa in primo grado in via subordinata non siano state esaminate, perchè il primo giudice abbia accolto la domanda principale; b) dette domande o eccezioni siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. dall’appellato, in via subordinata rispetto alla domanda, principale di rigetto dell’appello; se il giudice d’appello, ove ritenga di dover riformare la sentenza di primo grado respingendo la domanda principale, debba in applicazione dell’art. 346 c.p.c. esaminare le domande e/o eccezioni riproposte in grado d’appello. Dica, altresì, se, comunque, ove tali domande siano formulate in modo non equivoco nel senso che sia chiaro che l’appellato volesse sottoporre a riesame, in via subordinata, le domande riproposte in appello, le stesse vadano esaminate anche ove si dovesse ritenere che, per introdurre le stesse, fosse necessario la proposizione di appello incidentale ex art. 343 c.p.c.".

3. Dal canto suo, la controricorrente curatela:

3.1. lungamente controbatte ai motivi di doglianza, evidenziandone l’infondatezza;

3.2. con l’unico motivo di ricorso incidentale – privo di rubrica – formula il seguente quesito: "dica la Corte se, in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 111 Cost., il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, possa compensare integralmente le spese nonostante la condanna di una parte esclusivamente soccombente senza indicare esplicitamente nella motivazione giusti motivi per la compensazione";

3.3. vede ribattere a quest’ultimo, con controricorso specificamente a tanto destinato, che – per consolidata giurisprudenza di legittimità – i giusti motivi potevano anche non essere esplicitati e che comunque essi risultavano dagli atti, soprattutto in relazione alla i complessità della vicenda.

4. Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza.

5. Osserva a questo punto il collegio che:

5.1. a prescindere dalle modalità concrete di formulazione dei quesiti, il secondo motivo di ricorso principale, che assume carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altro, è fondato: per la giurisprudenza di questa corte, infatti, non solo è ammissibile la proposizione di un’opposizione di terzo nel corso dell’esecuzione che si svolga con le forme del pignoramento presso terzi, ma una tale proposizione è ammissibile anche in epoca successiva all’emanazione di un’ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione (Cass. 9 agosto 1997, n. 7413, che richiama Cass. 26 maggio 1978, n. 2664);

5.2. non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale specifico arresto giurisprudenziale;

5.3. pertanto, la contraria valutazione del giudice di merito, che ha risolto l’appello sulla qualificazione di inammissibilità della proposta opposizione di terzo, è errata e la gravata sentenza, che a tanto si è limitata e che su tanto ha fondato anche la valutazione di assorbimento delle altre questioni o domande invece alternative proprio all’eventualità della qualificazione di inammissibilità, va senz’altro cassata.

6. Ne consegue che:

6.1. le ragioni per le quali ha luogo la cassazione impediscono di esaminare il merito delle altre doglianze e segnatamente il primo motivo del ricorso principale, circa le concrete conseguenze del dispiegamento di un’opposizione di terzo in tempo successivo alla pronunzia dell’ordinanza di assegnazione dei crediti (che, di norma, conclude la procedura di espropriazione di crediti: per tutte, tra le più recenti, v. Cass. 6 dicembre 2011, n. 26185), in relazione però all’adduzione tempestiva della titolarità di un diritto reale di garanzia sulle cose mobili di cui lo stesso terzo si è dichiarato in possesso;

6.2. tali questioni non sono state minimamente affrontate dalla corte di appello ed anzi la corte territoriale malamente ha ritenuto assorbito le subordinate opposizioni ai sensi degli artt. 617 o 615 cod. proc. civ.: esse sono state riproposte ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. e constano essere state formulate con modalità tali da rispettare perfino i termini per la formale proposizione di un appello incidentale, siccome contenute in una comparsa di costituzione in grado di appello tempestiva rispetto alla prima udienza fissata per tale gravame;

6.3. sugli altri profili in rito e sul merito della dispiegata opposizione di terzo, ovvero, in subordine rispetto all’eventuale rigetto di questa, sulle altre opposizioni e pertanto sulla conseguente regolamentazione del carico delle spese (ivi comprese quelle del giudizio di legittimità), così assorbito anche il motivo di ricorso incidentale, dovrà allora necessariamente pronunciarsi il giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza gravata e rinvia alla corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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