Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10876 Intervento dei creditori nell’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. D.V.G., creditore di V.L. e titolare di ipoteca sulla di lui vettura tg. (OMISSIS), staggita ad istanza di L.G., dopo essere intervenuto nella procedura esecutiva si oppose alla vendita – in data 2.5.94 – del bene pignorato, come effettuata per L. 500.000 a L.C., adducendo diverse nullità dell’avviso ai creditori iscritti e nell’espletamento delle disposte forme di pubblicità.

1.2. Il tribunale di Teramo, con sentenza n. 143 del 28.1.02, accolse l’opposizione ed annullò sia l’ordinanza di aggiudicazione e vendita, che gli atti successivi, rigettando la domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, come avanzata dall’opponente.

1.3. Avverso detta sentenza i L. interposero appello, mentre il D.V. dispiegò gravame incidentale sui danni e sulle spese; ma la corte di appello de L’Aquila, con sentenza n. 550 del 30.6.06 (notificata il 23.11.06), rigettò l’appello principale ed accolse quello incidentale limitatamente alle spese, condannando i L. al pagamento dei due terzi di esse.

1.4. Per la cassazione di tale sentenza, ricorrono, affidandosi a tre motivi, G. e L.C.; resiste con controricorso il D.G. ed alla successiva udienza 7.6.12; compare il solo difensore dei ricorrenti.

Motivi della decisione

2. I ricorrenti formulano tre motivi e:

2.1. a conclusione del primo – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c." – pongono il seguente quesito: "il creditore iscritto che abbia ricevuto la notifica dell’avviso ex art. 498 c.p.c., che in una esecuzione mobiliare sia intervenuto dopo la vendita del compendio pignorato e voglia contestare il mancato rispetto delle forme di pubblicità straordinarie disposte per la vendita dal G.E. deve farlo nel termine di cinque giorni di cui all’art. 617 c.p.c. decorrente dalla data della vendita eseguita a cura dell’Ufficiale Giudiziario?";

2.2. a conclusione del secondo – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. in relazione all’art. 2929 cod. civ." – pongono il seguente quesito: "può un’opposizione ex art. 617 c.p.c. proporsi dopo la vendita, se con essa si chiede che venga dichiarata la nullità della vendita e la retrocessione del bene pignorato, alla luce del disposto dell’art. 2929 cod. civ.?";

2.3. a conclusione del terzo – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 618 c.p.c." – pongono il seguente quesito:

"alla sentenza di primo grado che definisce un giudizio avente ad oggetto oltre ad un’opposizione agli atti esecutivi anche una domanda di risarcimento danni generica è applicabile l’art. 618 c.p.c.?".

3. Il controricorrente contesta l’ammissibilità del ricorso, tanto nel suo complesso che in ordine ai singoli motivi, del primo dei quali adduce anche l’infondatezza.

4. A parte ogni considerazione sulla formulazione dei quesiti, che non appare conforme ai rigorosi requisiti elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare mancando la sommaria indicazione della fattispecie concreta e della regola di diritto erronea applicata dal giudice, nonchè parendo quella generale per la serie indeterminata di controversie successive affetta da genericità ed astrattezza):

4.1. va di ufficio rilevato che la controversia, che aveva pacificamente ad oggetto un’opposizione ad atti esecutivi (come indicato dalle parti e dal giudice di primo grado), è stata definita in primo grado – sia pure, a quanto consta, senza l’invece indispensabile contraddittorio con il debitore esecutato – con sentenza che le parti hanno poi impugnato con un mezzo non ammissibile, cioè l’appello;

4.2. è evidente, infatti, che tanto il risarcimento del danno (che potrebbe essere chiesto esclusivamente all’interno del giudizio di opposizione per le nullità indicate come oggetto del danno; in generale, sull’improponibilità della domanda di danni da attività processuale in giudizio separato, v., tra le molte: Cass. 6 agosto 2010, n. 18344; Cass. 26 novembre 2008, n. 28226; Cass. 24 luglio 2007, n. 16308; Cass. 23 marzo 2004, n. 5734; Cass. 26 agosto 2002, n. 12541; Cass. 12 marzo 2002, n. 3573; Cass. 16 giugno 1997, n. 5391) che la "retrocessione" del bene, vale a dire l’annullamento dei provvedimenti di vendita ed il ripristino della situazione antecedente, cioè la titolarità del medesimo in capo al debitore esecutato, sono mere conseguenze dell’eventuale accoglimento dell’opposizione e, in quanto tali, qualificano di accessorietà le relative domande e le assoggettano al medesimo regime di quella principale, tutta incentrata su nullità o vizi formali degli atti del procedimento.

5. Orbene:

5.1. (da ultimo, v.: Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 28 giugno 2010, n. 15405), la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare;

5.2. si impone quindi, senz’altro indugio, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, perchè resa su di un mezzo di impugnazione inammissibile, sicchè il processo non avrebbe giammai potuto proseguire (tra le ultime, v. Cass. 9 maggio 2011, n. 10102);

5.3. quanto, infine, alle spese di lite del grado di appello e del presente giudizio di legittimità, il carattere ufficioso del rilievo che ha qui definito la controversia costituisce, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza di secondo grado oggi impugnata; compensa tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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