Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45411 Sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 12/1/11 il Gip del Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta del Pm in sede, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso (peraltro già in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4) a V.F. con sentenza 30/11/06 del Gup del Tribunale di Napoli (irr. il 12/1/07), per avere il soggetto (giusta l’art. 168 c.p., comma 1, n. 1) riportato nuova condanna per delitto della stessa indole (rapina) commesso nel termine di legge (giusta sentenza 27/3/08 dello stesso giudice, irr. il 9/12/09).

Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo violazione di legge:

per la stessa causa per cui era stato revocato il secondo beneficio concesso, andava revocato anche il primo, concesso con sentenza 18/11/03 del Tribunale di Napoli, irr. il 21/10/04, non occorrendo in caso di delitto l’identità di indole del reato successivamente commesso nei termini di legge (nel caso il 22/11/07).

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni del Pm ricorrente, chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Il ricorso è pienamente fondato: per la stessa ragione per cui è stato (correttamente) revocato il beneficio della sospensione condizionale di pena concesso con la sentenza 30/11/06 del Gup del Tribunale di Napoli (per nuovo delitto – ancora una rapina -commesso nel quinquennio), andava revocato anche il beneficio (della sospensione condizionale di pena) precedentemente concesso con sentenza 18/11/03 del Tribunale di Napoli. Nell’un caso e nell’altro l’ultimo delitto (una rapina) venne commesso (il 22/11/07) quando i cinque anni non erano passati nè dal passaggio in giudicato della sentenza del 30/11/06 (irr. il 12/1/07) nè dal passaggio in giudicato della sentenza del 18/11/03 (irr. il 21/10/04). Trattandosi di delitto, per l’applicabilità dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, non occorre l’identità dell’indole del reato.

Va disposto in conseguenza, con l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato laddove omette la detta revoca, che qui si dispone, e la trasmissione degli atti al Pm ricorrente per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa con sentenza del Tribunale di Napoli 18/11/03; revoca il suddetto beneficio; dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero ricorrente per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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