Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45410 Istituti di prevenzione e di pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con provvedimento in data 30 ottobre 2010 il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia rigettava il reclamo proposto da A.A. avverso il diniego della Direzione dell’istituto penitenziario di Parma all’acquisto di un fumetto vietato ai minori degli anni 18.

Il rigetto era motivato con riguardo alla circostanza che i fumetti vietati ai minori degli anni 18 non sono previsti tra gli oggetti acquistabili all’esterno e che essi non costituiscono oggetto di indispensabile utilizzo.

1.2.- Propone ricorso per Cassazione A.A. personalmente adducendo a ragione violazione di legge e vizio di motivazione perchè, contrariamente a quanto sostenuto dal magistrato di sorveglianza l’art. 18, comma 6, O.P. stabilisce che i detenuti sono autorizzati a tenere presso di sè i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Inoltre il provvedimento impugnato non da conto della ordinanza 15 giugno 2010 del magistrato di sorveglianza di Milano che dirimeva la stessa questione in suo favore.

1.3.- Il Procuratore Generale Dott. Giovanni D’Angelo, con atto depositato il 19 aprile 2011, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è infondato.

2.- Rileva il Collegio come la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, comma 6, preveda che i detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sè i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

Il diritto riconosciuto dal citato art. 18 O.P., è, invero, più ampio di quello che il detenuto può vantare nei confronti dell’Amministrazione penitenziaria a vedere esaudita la sua richiesta di poter procedere all’acquisto di determinata stampa periodica servendosi degli strumenti e dei servizi offerti dal singolo istituto e, più specificamente, attraverso l’impresa di mantenimento. Ed invero se non può essere vietata al detenuto il possesso o la ricezione – sia con il mezzo della corrispondenza ordinaria che attraverso la spedizione in abbonamento – di periodici o riviste in libero commercio all’esterno (e solo con riguardo alle modalità di tutela di tale specifico diritto fu pronunciata le sentenza n. 26/2009 della Corte Costituzionale), neppure l’amministrazione è tenuta ad esaudire la richiesta di acquisto di determinate riviste o determinati periodici quando i medesimi non siano previsti tra i generi e gli oggetti inclusi nell’elenco di quelli acquistabili all’esterno per il tramite dell’impresa convenzionata.

Se dunque costituisse violazione di un diritto soggettivo impedire al detenuto di acquistare per conto proprio o di ricevere stampa periodica o riviste in libero commercio, non può certo rappresentarsi come violazione di una posizione soggettiva, suscettibile di tutela in via di reclamo al magistrato di sorveglianza, quella conseguente al mancato inserimento di quella specifica rivista o di determinata stampa periodica, nell’elenco dei beni che l’impresa appaltatrice può acquistare nel libero mercato su richiesta dei detenuti e, a ben vedere, tale mancato inserimento neppure ha costituito oggetto di doglianza da parte dell’ A..

Correttamente, pertanto, il magistrato di sorveglianza ha rilevato che la rivista che l’ A. chiedeva di acquistare non costituisce un oggetto di indispensabile utilizzo e, conseguentemente, il suo mancato inserimento nell’elenco dei beni e dei generi per i quali è intervenuta la convenzione tra la ditta appaltatrice e la direzione dell’istituto penitenziario, non costituisce violazione di un diritto del detenuto, il quale ben potrà farsi inviare la rivista di cui trattasi acquistandola direttamente dalla casa editrice ovvero facendosela spedire per posta dai familiari o da altri soggetti che l’acquisteranno per lui all’esterno.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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